Art. 5 Concezione e struttura 1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti: a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo; b) attivita'; c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa; d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante e' emessa; f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti. 2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro. 3. Ciascuna Parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilita' di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti. 4. Il registro e' predisposto in modo da consentirne la consultazione piu' agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici. 5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente. 6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.