(Protocollo-art. 5)
                               Art. 5 
                       Concezione e struttura 
 
  1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro  di
cui all'articolo 4 siano presentati sia in  forma  aggregata  che  in
forma  disaggregata  per  consentire  di  cercare  e  individuare  le
emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti: 
    a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo; 
    b) attivita'; 
    c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa; 
    d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; 
    e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante
e' emessa; 
    f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del
trasferimento e, se  del  caso,  l'operazione  di  smaltimento  o  di
recupero per i rifiuti. 
  2. Ciascuna Parte garantisce inoltre  che  i  dati  possano  essere
cercati e individuati in base  alle  fonti  diffuse  contemplate  nel
registro. 
  3. Ciascuna Parte predispone  il  proprio  registro  tenendo  conto
della possibilita' di un ampliamento futuro e  garantendo  che  siano
accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno  i  dieci  anni  di
riferimento precedenti. 
  4.  Il  registro  e'  predisposto  in  modo   da   consentirne   la
consultazione piu' agevole possibile da parte del pubblico con  mezzi
elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve
mettere  a  disposizione  le  informazioni  in  maniera  continua   e
immediata con mezzi elettronici. 
  5.  Ciascuna  Parte  dovrebbe   inserire   nel   proprio   registro
collegamenti con le proprie banche dati esistenti  e  accessibili  al
pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente. 
  6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i
registri delle emissioni e dei trasferimenti di  sostanze  inquinanti
delle altre Parti del Protocollo e,  ove  possibile,  con  quelli  di
altri Paesi.