Art. 6 Contenuto del registro 1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti: a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo: a) revisione delle attivita' di cui all'allegato I; b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II; c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II; d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.