(Protocollo-art. 6)
                               Art. 6 
                       Contenuto del registro 
 
  1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro  comprenda  le
informazioni riguardanti: 
    a) l'emissione di sostanze  inquinanti  da  comunicare  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2; 
    b)  i  trasferimenti  fuori   sito   da   comunicare   ai   sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2; 
    c) l'emissione di sostanze inquinanti da  fonti  diffuse  di  cui
all'articolo 7, paragrafo 4. 
  2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella  messa  a  punto
dei  registri  nazionali  delle  emissioni  e  dei  trasferimenti  di
sostanze inquinanti  e  nell'attuazione  del  presente  Protocollo  e
tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale,  la
riunione  delle   Parti   riesamina   le   esigenze   relative   alla
comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e  prende  in
considerazione gli aspetti seguenti in  vista  di  un  suo  ulteriore
sviluppo: 
    a) revisione delle attivita' di cui all'allegato I; 
    b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II; 
    c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II; 
    d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le  informazioni
sui  trasferimenti  in  situ,  lo  stoccaggio,  l'indicazione   degli
obblighi di comunicazione per le fonti diffuse  e  l'elaborazione  di
criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei  registri  ai
sensi del presente Protocollo.