(Protocollo-art. 7)
                               Art. 7 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Ciascuna Parte: 
    a) impone al  proprietario  o  al  gestore  di  ciascun  impianto
soggetto alla sua giurisdizione che  intraprende  una  o  piu'  delle
attivita' di cui all'allegato  I  superando  la  relativa  soglia  di
capacita' di cui all'allegato I, colonna 1 e: 
      i) emette qualsiasi sostanza inquinante indicata  nell'allegato
II in quantita' superiori alle relative soglie  di  cui  all'allegato
II, colonna 1; 
      ii) procede al trasferimento fuori sito di  qualsiasi  sostanza
inquinante  di  cui  all'allegato  II  in  quantita'  superiori  alla
relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove  la  Parte
abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza
inquinante oggetto  del  trasferimento  ai  sensi  del  paragrafo  5,
lettera d); 
      iii) procede al trasferimento fuori sito di rifiuti  pericolosi
per oltre 2 tonnellate l'anno o  di  altri  rifiuti  per  oltre  2000
tonnellate l'anno, laddove la Parte abbia optato per la presentazione
dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento  ai  sensi
del paragrafo 5, lettera d); oppure 
      iv) procede  al  trasferimento  fuori  sito,  in  acque  reflue
destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza  inquinante  indicata
nell'allegato II in quantita' superiori alla relativa soglia  di  cui
all'allegato II, colonna 1b; 
      di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai
sensi del paragrafo 2; oppure 
    b) impone al  proprietario  o  al  gestore  di  ciascun  impianto
soggetto alla sua giurisdizione che  intraprende  una  o  piu'  delle
attivita' di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di
dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2 producendo,  lavorando  o
utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato  II  in
quantita' superiori alla relativa  soglia  di  cui  all'allegato  II,
colonna 3, di assolvere  l'obbligo  imposto  a  tale  proprietario  o
gestore ai sensi del paragrafo 2. 
  2. Ciascuna Parte  impone  al  proprietario  o  al  gestore  di  un
impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni  di  cui
ai paragrafi  5  e  6  come  prescritto  nei  paragrafi  medesimi  in
relazione alle sostanze inquinanti  e  ai  rifiuti  per  i  quali  e'
avvenuto il superamento delle soglie. 
  3. Per conseguire lo scopo del presente Protocollo una  Parte  puo'
stabilire, in relazione a una  particolare  sostanza  inquinante,  di
applicare una soglia di emissione oppure una  soglia  di  produzione,
lavorazione  o  utilizzo,  purche'   cio'   aumenti   le   pertinenti
informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni
o ai trasferimenti. 
  4. Ciascuna Parte garantisce che la  propria  autorita'  competente
raccolga o incarica uno  o  piu'  organismi  competenti  o  autorita'
pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di  sostanze
inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per  includerle
nel proprio registro. 
  5. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti
soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni  di  cui  al
paragrafo  2  di  compilare  e  presentare  alla  propria   autorita'
competente le seguenti informazioni suddivise per impianto: 
    a) nome, indirizzo, ubicazione e attivita' dell'impianto  cui  si
riferiscono le  informazioni  ed  inoltre  nome  del  proprietario  o
gestore e, se del caso, dell'impresa; 
    b)  nome  e  numero  di  identificazione  di  ciascuna   sostanza
inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai  sensi
del paragrafo 2; 
    c)  quantita'  di  ciascuna  sostanza  inquinante  per  la  quale
sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo  2  emessa
nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento,  sia  in  forma
aggregata sia specificando se l'emissione e' avvenuta nell'atmosfera,
nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo; 
    d) e a seconda dei casi: 
      i) quantita' di  ciascuna  sostanza  inquinante  per  la  quale
sussiste  l'obbligo  di  comunicazione  ai  sensi  del  paragrafo   2
trasferita fuori  sito  nell'anno  di  riferimento,  con  indicazione
separata delle quantita'  trasferite  a  fini  di  smaltimento  e  di
recupero, nonche'  nome  e  indirizzo  dell'impianto  che  riceve  le
sostanze inquinanti trasferite, oppure 
      ii) quantita' di rifiuti per  i  quali  sussiste  l'obbligo  di
comunicazione  ai  sensi  del  paragrafo  2  trasferiti  fuori   sito
nell'anno  di  riferimento,  con  indicazione  separata  dei  rifiuti
pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero  e  di
smaltimento (verra' indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D»
se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo  smaltimento  ai
sensi   dell'allegato   III)   e,   in   relazione    ai    movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto
responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e
sito effettivo di smaltimento o di  recupero  che  riceve  i  rifiuti
trasferiti; 
    e) quantita' di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque
reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi  del
paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e 
    f) tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni di
cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo  2,
precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni,  calcoli  o
stime. 
  6. Le informazioni di cui al paragrafo  5,  lettere  da  c)  ad  e)
comprendono  le  informazioni  sulle  emissioni  e  i   trasferimenti
risultanti da attivita' abituali e da circostanze straordinarie. 
  7. Ciascuna Parte  presenta  nel  proprio  registro,  con  adeguata
disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze
inquinanti da fonti diffuse per le quali  la  Parte  ritiene  che  le
autorita'  competenti  stiano  raccogliendo  dati  che  e'  possibile
inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non  esistano,  la  Parte
adotta provvedimenti per avviare, in base alle  priorita'  nazionali,
la comunicazione di dati relativi alle sostanze  inquinanti  prodotte
da una o piu' fonti diffuse. 
  8.  Nelle  informazioni  di  cui  al  paragrafo  7  sono   comprese
indicazioni sul  tipo  di  metodologia  utilizzata  per  ricavare  le
informazioni medesime.