(Protocollo-art. 8)
                               Art. 8 
                      Periodo di notificazione 
 
  1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni  da  inserire  nel
suo registro siano disponibili al pubblico,  compilate  e  presentate
nel registro per anno civile. L'anno di riferimento e' l'anno  civile
cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno
di riferimento e' l'anno civile successivo all'entrata in vigore  del
protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni
di cui  all'articolo  7  ha  frequenza  annua.  Il  secondo  anno  di
riferimento, tuttavia, puo' essere il secondo anno civile  successivo
al primo anno di riferimento. 
  2.  Ciascuna  Parte  che   non   e'   un'organizzazione   regionale
d'integrazione   economica   garantisce   che   l'inserimento   delle
informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di
ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo  anno  di
riferimento, tuttavia, sono inserite  nel  registro  entro  due  anni
dalla fine dell'anno di riferimento. 
  3. Ciascuna Parte che e' un'organizzazione regionale d'integrazione
economica garantisce che l'inserimento  nel  proprio  registro  delle
informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei
mesi dal termine stabilito per le Parti che non  sono  organizzazioni
regionali d'integrazione economica.