Art. 8 Periodo di notificazione 1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni da inserire nel suo registro siano disponibili al pubblico, compilate e presentate nel registro per anno civile. L'anno di riferimento e' l'anno civile cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno di riferimento e' l'anno civile successivo all'entrata in vigore del protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 ha frequenza annua. Il secondo anno di riferimento, tuttavia, puo' essere il secondo anno civile successivo al primo anno di riferimento. 2. Ciascuna Parte che non e' un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento delle informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo anno di riferimento, tuttavia, sono inserite nel registro entro due anni dalla fine dell'anno di riferimento. 3. Ciascuna Parte che e' un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento nel proprio registro delle informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei mesi dal termine stabilito per le Parti che non sono organizzazioni regionali d'integrazione economica.