Art. 9 Raccolta e registrazione dei dati 1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del paragrafo 2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito effettuati dall'impianto soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e di mantenere a disposizione delle autorita' competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni contenute nei registri. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati. 2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche ed altri metodi. Ove opportuno cio' va fatto seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale.