(Protocollo-art. 9)
                               Art. 9 
                  Raccolta e registrazione dei dati 
 
  1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti
soggetti agli obblighi di comunicazione  di  cui  all'articolo  7  di
raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del  paragrafo
2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito
effettuati dall'impianto soggetti agli obblighi di  comunicazione  di
cui all'articolo 7 e di  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'
competenti, per i cinque  anni  successivi  alla  fine  dell'anno  di
riferimento in questione, la documentazione  contenente  i  dati  dai
quali sono state ricavate le  informazioni  contenute  nei  registri.
Tale documentazione contiene anche una descrizione della  metodologia
utilizzata per la raccolta dei dati. 
  2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti
soggetti agli obblighi di comunicazione  di  cui  all'articolo  7  di
utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui  ad  esempio
dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio  di
massa,  monitoraggio  indiretto   ed   altri   calcoli,   valutazioni
ingegneristiche ed altri metodi. Ove opportuno cio' va fatto seguendo
metodologie riconosciute a livello internazionale.