(Protocollo all'accordo)
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO I PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI 
  All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  Governo  di  Giamaica  per  eliminare   le   doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti  hanno  concordato  le
seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo. 
  A) Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3(b),  su  scelta  del
contribuente ammissibile ai sensi delle disposizioni del testo  unico
delle imposte siri redditi die  disciplinano  l'imposta  sul  reddito
d'impresa  (BRI),  quest'ultima  si  applica  in  luogo  dell'imposta
italiana sul reddito delle persone fisiche, con  tassazione  separata
con l'aliquota dell'imposta sulle societa'. 
  B) Con riferimento all'Articolo 3,  paragrafo  1(k),  ai  fini  del
presente Accordo, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica,
nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la  supervisione  della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP e, nel caso della
Giamaica, un fondo pensione regolamentato  dalla  Financial  Services
Commission  o  qualunque  altro  fondo  riconosciuto  come  un  fondo
pensione pubblico ai sensi della legislazione di Giamaica. 
  C) Con  riferimento  all'Articolo  7,  paragrafo  3,  l'espressione
"spese sostenute ai fini dell'attivita' della stabile organizzazione"
indica le spese direttamente connesse con l'attivita'  della  stabile
organizzazione, e i canoni, le  commissioni  e  gli  interessi  nella
misura dell'ammontare effettivo  delle  spese  da  rimborsare  e,  in
entrambi i casi, in conformita' alla legislazione fiscale dello Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 
  D) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (d),  l'espressione
"istituzione finanziaria pubblica" comprende: 
    a) in Italia, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e  Prestiti  -
CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi  del  commercio  estero  -
SACE, la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest; 
    b) in Giamaica,  la  Development  Bank  of  Jamaica,  la  Jamaica
Mortgage Bank, la National Export-Import (EXIM)  Bank  Jamaica  e  il
National Housing Trust; 
  e ogni altro soggetto istituito per uno scopo finanziario  pubblico
che e' controllato a maggioranza o detenuto dallo Stato. 
  E) Con riferimento agli Articoli 10, 11 12 e 13 se, dopo la data in
cui l'Accordo entra in vigore,  la  Giamaica  firma  un  Accordo  per
evitare le  doppie  imposizioni  con  qualsiasi  altro  Stato  membro
dell'Unione europea  e  tale  Accordo  introduce  aliquote  d'imposta
inferiori (inclusa l'aliquota zero) a quelle  previste  dal  presente
Accordo,   dette   aliquote,   fintato   la   vigore,   sostituiranno
automaticamente le aliquote di cui al presente Accordo,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore di detto Accordo tra  la  Giamaica  e
l'altro Stato. 
  IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Protocollo. 
  FATTO a  Kingston,  il  19  gennaio  2018,  in  duplice  originale,
ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi  i  testi  facenti
egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico