PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO I PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo. A) Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3(b), su scelta del contribuente ammissibile ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte siri redditi die disciplinano l'imposta sul reddito d'impresa (BRI), quest'ultima si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sulle societa'. B) Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(k), ai fini del presente Accordo, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica, nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP e, nel caso della Giamaica, un fondo pensione regolamentato dalla Financial Services Commission o qualunque altro fondo riconosciuto come un fondo pensione pubblico ai sensi della legislazione di Giamaica. C) Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute ai fini dell'attivita' della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione, e i canoni, le commissioni e gli interessi nella misura dell'ammontare effettivo delle spese da rimborsare e, in entrambi i casi, in conformita' alla legislazione fiscale dello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. D) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (d), l'espressione "istituzione finanziaria pubblica" comprende: a) in Italia, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest; b) in Giamaica, la Development Bank of Jamaica, la Jamaica Mortgage Bank, la National Export-Import (EXIM) Bank Jamaica e il National Housing Trust; e ogni altro soggetto istituito per uno scopo finanziario pubblico che e' controllato a maggioranza o detenuto dallo Stato. E) Con riferimento agli Articoli 10, 11 12 e 13 se, dopo la data in cui l'Accordo entra in vigore, la Giamaica firma un Accordo per evitare le doppie imposizioni con qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea e tale Accordo introduce aliquote d'imposta inferiori (inclusa l'aliquota zero) a quelle previste dal presente Accordo, dette aliquote, fintato la vigore, sostituiranno automaticamente le aliquote di cui al presente Accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto Accordo tra la Giamaica e l'altro Stato. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico