ARTICOLO 11 -- Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano in stretto contatto su tutte le materie coperte dalla presente Convenzione e le materie connesse, per massimizzare la collaborazione con riguardo agli eventi internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di buone prassi. 2. Le Parti, senza alcun pregiudizio alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare per la ripartizione delle competenze tra i vari servizi e autorita', istituiscono o designano un Punto Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC: a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo ad una partita di calcio con dimensione internazionale; b. scambia dati personali in conformita' con le regole nazionali ed internazionali applicabili; c. facilita, coordina e organizza l'implementazione di cooperazione di polizia con riguardo a partite di calcio con una dimensione internazionale; d. deve essere in grado di svolgere efficacemente e prontamente le funzioni cui e' preposto. 3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC rappresenti una fonte nazionale di esperienze riguardante le operazioni di polizia di calcio, le dinamiche dei tifosi e i connessi rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica. 4. Ogni Stato notifica per iscritto al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio PINC, e qualsiasi successiva sua modifica. 5. Le Parti cooperano a livello internazionale in merito alla condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti preventivi, educativi ed informativi e l'istituzione di collaborazione con gli enti coinvolti nella predisposizione di iniziative nazionali e locali, focalizzate o guidate dalla comunita' locali e i tifosi.