(Traduzione non ufficiale-art. 11)
  ARTICOLO 11 -- Cooperazione internazionale 
 
  1. Le Parti cooperano in  stretto  contatto  su  tutte  le  materie
coperte  dalla  presente  Convenzione  e  le  materie  connesse,  per
massimizzare   la   collaborazione   con   riguardo    agli    eventi
internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di
buone prassi. 
  2. Le Parti, senza alcun pregiudizio  alle  disposizioni  nazionali
vigenti, in particolare per la ripartizione delle  competenze  tra  i
vari  servizi  e  autorita',  istituiscono  o  designano   un   Punto
Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC: 
    a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo  scambio
di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo  ad
una partita di calcio con dimensione internazionale; 
    b. scambia dati personali in conformita' con le regole  nazionali
ed internazionali applicabili; 
    c.  facilita,   coordina   e   organizza   l'implementazione   di
cooperazione di polizia con riguardo a  partite  di  calcio  con  una
dimensione internazionale; 
    d. deve essere in grado di svolgere efficacemente  e  prontamente
le funzioni cui e' preposto. 
  3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC  rappresenti  una  fonte
nazionale di esperienze  riguardante  le  operazioni  di  polizia  di
calcio, le dinamiche dei tifosi e  i  connessi  rischi  di  sicurezza
fisica e sicurezza pubblica. 
  4. Ogni Stato notifica per iscritto  al  Comitato  sulla  Sicurezza
Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa
Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio  PINC,  e
qualsiasi successiva sua modifica. 
  5. Le Parti cooperano  a  livello  internazionale  in  merito  alla
condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti  preventivi,
educativi ed informativi e l'istituzione di  collaborazione  con  gli
enti  coinvolti  nella  predisposizione  di  iniziative  nazionali  e
locali, focalizzate o guidate dalla comunita' locali e i tifosi.