(Traduzione non ufficiale-art. 4)
  ARTICOLO 4 -- Meccanismi per il coordinamento nazionale 
 
  1.  Le  Parti  assicurano  che  vengano  istituiti  meccanismi   di
coordinamento nazionale  e  locale  con  lo  scopo  di  sviluppare  e
implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con  riguardo
a  sicurezza  fisica,  sicurezza  pubblica  e  assistenza  a  livello
nazionale e locale. 
  2.  Le  Parti  assicurano  che  vengano  istituiti  meccanismi  per
identificare, analizzare e valutare i  rischi  riguardanti  sicurezza
fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di  condividere
informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio. 
  3.  Le  Parti  assicurano  che  i   meccanismi   di   coordinamento
coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia
di  sicurezza  fisica,  sicurezza  pubblica  e  assistenza   connesse
all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha
luogo. 
  4. Le Parti assicurano che i meccanismi  di  coordinamento  tengano
pieno conto dei  principi  riguardanti  sicurezza  fisica,  sicurezza
pubblica e assistenza stabiliti  nella  presente  Convenzione  e  che
strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente
valutate e perfezionate  alla  luce  di  esperienze  e  buone  prassi
nazionali ed internazionali. 
  5. Le Parti  assicurano  che  il  quadro  legale,  regolamentare  o
amministrativo  nazionale  chiarifichi  i  rispettivi  ruoli   e   le
rispettive responsabilita' degli enti pertinenti e che  questi  ruoli
siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente
comprese a livello strategico e operativo.