PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera; CONSIDERANDO che alcune disposizioni della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, sono state modificate dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, di cui detti Governi sono Firmatari; CONSIDERANDO che e' auspicabile modificare anche la Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; HANNO CONVENUTO quanto segue: I. La Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, e' modificata come segue; A. Il secondo paragrafo del preambolo e' sostituito dal seguente testo: IN QUALITA' DI PARTI della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e quale modificata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 6 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, ( nel seguito denominata "Convenzione di Parigi"). B. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 2 a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni nucleari la cui responsabilita' incombe, in forza della Convenzione di Parigi, all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte Contraente della presente Convenzione (nel seguito denominata "Parte Contraente") e che sono subiti: i) sul territorio di una Parte Contraente; o ii) nelle zone marittime situate al di la' del mare territoriale di una Parte Contraente o al di sopra di tali zone, 1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una Parte Contraente o a bordo di un aeronave, o da un aeronave immatricolata sul territorio di una Paese Contraente, oppure in o da un'isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte Contraente, oppure 2. da un cittadino di una Parte Contraente, escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso; oppure iii) nella zona economica esclusiva di una Parte Contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte Contraente, in connessione con lo sfruttamento o l'esplorazione delle risorse naturali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale, a condizione che i tribunali della Parte Contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi. b) Ogni Firmatario o Governo aderente puo', al momento della firma della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell'applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini. c) Ai sensi del presente articolo, "cittadino di una Parte Contraente" include una Parte Contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato,nonche' qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalita' giuridica, che siano stabiliti sul territorio di una Parte Contraente. C. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 3 a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti Contraenti s'impegnano affinche' il risarcimento dei danni nucleari di cui all'articolo 1 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare di 1500 milioni di euro per incidente nucleare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12bis. b) Tale risarcimento e' effettuato come segue: i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio e' ubicato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformita' all'articolo 10(c) della Convenzione di Parigi, tali fondi essendo ripartiti fino a concorrenza di 700 milioni di euro in conformita' alia Convenzione di Parigi; ii) a partire dall'ammontare di cui al capoverso (b)(i) precedente e sino a 1200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile; iii) a partire da 1200 milioni di euro e sino a 1500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti Contraenti secondo la chiave di ripartizione prevista all'articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformita' al meccanismo previsto all'articolo 12bis. c) a tal fine, ciascuna Parte Contraente deve: i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilita' dell'esercente non e' inferiore all'ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e disporre che questa responsabilita' sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilita' dell'esercente e' stabilita ad un livello almeno uguale a quello fissato in conformita' al precedente paragrafo (b)(i) o all'articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di la' di questo ammontare, e fino all'ammontare indicato al precedente paragrafo (a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della respensabilita' dell'esercente; tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dalla presente Convenzione. d) I crediti che derivano dall'obbligo per l'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in corfomita' ai paragrafi (b)(ii) e (iii) e (g) del presente articolo sono esigibili nei confronti di quest'ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili. e) Se uno Stato si avvale della facolta' prevista dall'articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso puo' divenire Parte Contraente della presente Convenzione, solo se garantisce la disponibilita' di fondi per coprire la differenza tra l'ammontare di cui l'esercente e' responsabile e 700 milioni di euro. f) Le Parti Contraenti s'impegnano a non avvalersi, nell'attuazione della presente Convenzione, della facolta' prevista all'articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo. g) Gli interessi e le spese di cui all'articolo 7(h) della Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati: i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell'esercente responsabile; ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte Contraente sul cui rerritorio l'impianto nucleare di tale esercente e' ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte Contraente; iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell'insieme delle Parti Contraenti. h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella moneta nazionale della Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell'incidente, a meno che un'altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti Contraenti. D. L'articola 4 e' soppresso. E. L'articolo e' sostituito dal seguente testo: Articolo 5 Qualora l'esercente responsabile abbia un diritto di ricorso in conformita' all'articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti Contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritti nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3(b) e (g). F. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 6 Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtu' della presente Convenzione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro un termine di'trent'anni a decorrere dall'incidente nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all'articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all'articolo 8(f) della Convenzione di Parigi. G. L'articolo 7 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 7 Quando una Parte Contraente si avvale della facolta' prevista all'articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza. H. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 8 Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformita' alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l'entita' del danno superi o sia suscettibile di superare 1500 milioni di euro, una Parte Contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall'origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, senza alcuna discriminazione dovuta a nazionalita', domicilio o residenza della persona che ha subito il danno. I. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 9 a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili in virtu' della presente Convenzione e' quello della Parte Contraente i cui tribunali hanno competenza. b) Ciascuna Parte Contraente prende i provvedimenti necessari affinche' le persone che abbiano subito un danno nucleare possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. c) Una Parte Contraente e' tenuta a stanziare i fondi di cui all'Articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento in cui l'ammontare del risarcimento ai sensi della presente Convenzione raggiunge il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii), a prescindere dal fatto che i fondi, a carico dell'esercente rimangano disponibili o che la responsabilita' dell'esercente non sia limitata nel suo ammontare. J. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 10 a) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, deve informare le altre Parti Contraenti circa la sopravvenienza e le circostanze di un incidente nucleare nel momento in cui risulta che i danni nucleari causati da tale incidente superano o sono suscettibli di superare il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii). Le Parti Cantraenti adottano immediatamente tutte le disposizioni necessarie per regolare le modalita' delle loro relazioni a tale riguardo. b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti puo' chiedere alle altre Parti Contraenti di rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e (g), ed ha esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi. c) Questa Parte Contraente esercita, se del caso, il diritto di ricorso di cui all'articolo 5 per conto delle altre Parti Contraenti che hanno reso disponibili fondi pubblici a titolo dell'articolo 3(b)(iii) e (g). d) Le transazioni intervenute in conformita' alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per quanto riguarda il risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti Contraenti, e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti riguardo a detto risarcimento diverranno esecutive sul territorio delle altre Parti Contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 13(i) della Convenzione di Parigi. K. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 11 a) Se i tribunali competenti dipendono da una Parte Contraente diversa da quella sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti. La Parte Contraente sul cui territorio si trova l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra Parte le somme versate. Queste due parti Contraenti determinano di comune accordo le modalita' del rimborso. b) Laddove piu' Parti Contraenti siano tenute a rendere disponibili fondi pubblici in conformita' all'articolo 3(b)(ii) e (g), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo (a). Nell'effettuare il rimborso, si tiene conto della misura in cui ciascun esercente ha contribuito all'incidente nucleare. c) Nell'adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare e relativa alla natura, alla forma ed alla portata del risarcimento, nonche' alle modalita' di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di ripartizione di tali fondi,la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Essa inoltre adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e di partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento. L. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 12 a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti Contraenti rendono disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e' calcolata: i) fino a concorrenza del 35%, sulla base del rapporto esistente tra da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di ciascuna Parte Contraente e, dall'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, come risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'incidente nucleare e' avvenuto; ii) fino a concorrenza del 65%, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente e, d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti. Questo calcolo sara' effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell'incidente, figurano nelle liste previste dall'articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terra' conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avra' per la prima volta raggiunto la criticita'; mentre non sara' piu' tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare e' stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed e' stato immagazzinato in modo sicuro in conformita' a procedure approvate. b) Ai sensi della presente Convenzione, per "potenza termica" s'intende: i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista; ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorita' nazionali competenti. M. Un nuovo articolo 12bis e' aggiunto dopo l'articolo 12, redatto come segue: Articolo 12bis a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione, l'ammontare di cui all'articolo 3(b)(iii) e' incrementato in ragione del: i) 35% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il ropporto tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti della Parte che aderisce e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce; ii) 65% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio della Parte che aderisce, e d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce. b) L'ammontare in tal modo incrementato di cui al capoverso (a) sara' arrotondato all'importo superiore piu' vicino espresso in migliaia di euro. c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sara' determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precedente quello in cui l'adesione e' entrata in vigore. d) La potenza termica deila Parte che aderisce sara' determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest'ultima ha trasmessa al Governo belga in conformita' all'articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, ai fini del calcolo si terra' conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avra' per la prima volta raggiunta la criticita', mentre non sara' tenuto piu' conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare e' stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed e' stato immagazzinato in modo sicuro in conformita' a procedure approvate. N. I paragrafi (a), (b), (f) e (i) dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti testi: Articolo 13 a) Ciascuna Parte Contraente deve provvedere a che siano inclusi' in una lista tutti gli impianti nuçleari per usi pacifici situati sul suo territorio, che corrispondono alle definizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi. b) A tal fine, ciascun Firmatario o Governo che aderisce alla presente Convenzione, comunica al Governo belga, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una rilevazione particolareggiata di tali impianti. f) Se una Parte Contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un'altra Parte Contraente, non e' conforme alle disposizioni del presente articolo, essa potra' sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformita' al paragrafo (h) seguente. i) L'insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo inteso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate. O. L'articola 14 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 14 a) Purche' la presente Convenzione non disponga diversamente, ciascuna Parte Contraente puo' esercitare le competenze che le sono attribuite dalla Convenzione di Parigi, e tutte le disposizioni in tal modo adottate, sono opponibili nei confronti delle altre Parti Contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii). b) Le disposizioni adottate da una Parte Contraente in conformita' all'articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii) sono opponibili ad un'altra Parte Contraente solo se questa vi ha dato il suo consenso. c) La presente Convenzione non vieta ad un'altra Parte Contraente di adottare disposizioni fuori dell'ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali disposizioni non dovranno comportare obblighi supplementari per le altre Parti Contraenti, qualora siano in causa i fondi pubblici di tali Parti. d) Se tutte le Parti Contraenti della presente Convenzione ratificata, accettano, approvano o aderiscono ad un altro accordo internazionale relativo al risarcimento complementare di danni nucleari, una Parte Contraente della presente Convenzione potra' utilizzare i fondi da utilizzare in conformita' all'articolo 3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare all'obbligo che potrebbe incomberle, ai sensi di tale altro acoordo internazionale, al fine di fornire un risarcimento complementare dei danni nucleari per mezzo di fondi pubblici. P. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 15 a) Ogni Parte Contraente puo' concludere con uno Stato che non e' Parte della presente Convenzione un accordo per il risarcimento con fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte contraente che si propone di concludere tale accordo deve comunicare il suo intento alle altre Parti Contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga. b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo non sono piu' favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione ad opera della Parte Contraente in questione, l'ammontare dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione, potra' essere considerato, ai fini della clausola di cui all'articolo 8, seconda frase, per il calcolo dell'ammontare totale dei danni causati da questo incidente. c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra possono pregiudicare gli obblighi che incombono, ai sensi dell'articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti Contraenti che non abbiano dato il loro consenso all'accordo. Q. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 17 a) Nel caso di una controversia fra due o piu' Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o per mezzo di altre transazioni. b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non e' risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia e' stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungimento di una conciliazione amichevole. c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformita' al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una o dell'altra fra le parti interessate, sara' sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957 per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare. d) Quando un incidente nucleare da' luogo ad una controversia fra due o piu' Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, per risolvere tale controversia si adotta la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione di Parigi. R. L'articolo 18 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 18 a) Riserve vertenti su una o piu' disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, se i termini delle riserve sono stati espressamente accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia dell'adesione, sia dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i termini di dette riserve sono stati espressamente accettati dai Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione. b) L'accettazione di un firmatario non e' richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato, la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere, dalla data in cui la notifica della riserva gli e' stata comunicata dal Governo belga in conformita' all'articolo 25. c) Ogni riserva accettata in conformita' alle disposizioni del precedente paragrafo (a) puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Governo belga. S. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente testo: Articolo 20 a) L'Allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante. b) La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo belga. c) La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, quest'ultima entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di' approvazione. T. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente testo; Articolo 21 Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti Contraenti. Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti Contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate. U. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente testo; Articolo 25 Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso e di tutte le altre notifiche che avra' ricevuto. Esso notifica altresi' la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformita' all'articolo 18, nonche' ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 3(a) in applicazione dell'articolo 12bis. V. L'Allegato e' sostituito dal seguente testo: Allegato ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964, DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 E DAL PROTOCOLLO DEL 12 FEBBRAIO 2004 I GOVERNI DELLE PARTI CONTRAENTI dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non e' incluso nella lista di cui all'articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da una o piu' Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi); • e' effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti Contraenti della Convenzione Complementare; • non e' limitato ad un importo inferiore a 1500 milioni di euro. Inoltre questi Governi si adopereranno affinche' le regole per il risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove gia' non lo fossero, le piu' simili possibili a quelle previste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare. II. a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (di seguito denominata "la Convenzione"), che sara' denominata "Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960" emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004", b) Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo saranno depositati presso il Governo belga. c) I Firmatari del presenti Protocollo che hanno gia' ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare al piu' presto il presente Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro notifica della Convenzione. d) Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione. Nessuna adesione alla Convenzione sara' ricevuta se non e' accompagnata da un'adesione al presente Protocollo. e) Il Protocollo entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione. f) Il Governo belga comunichera' a tutti i Firmatari nonche' ai Governi aderenti, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Parte di provvedimento in formato grafico