Allegato B Modalita' di erogazione delle agevolazioni da parte di Cassa depositi e prestiti 1. Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP») provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali contenuti nei progetti pilota finanziati. 2. Per gli interventi imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile da CDP in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, salvo l'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione pari al 10% del contributo spettante. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione per un importo pari al 10% del contributo. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione devono essere corredate delle documentazioni e certificazioni previste nel bando e inviate a CDP dal soggetto responsabile. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata all'invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito «Provvedimento definitivo»), emanato dal soggetto responsabile stesso. 3. Per gli interventi pubblici l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile da CDP con le seguenti modalita': a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo. CDP da' corso a ciascuna delle erogazioni sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile. Le richieste di erogazione sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e', inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del Provvedimento definitivo. 4. CDP provvede all'erogazione ai soggetti responsabili della quota di risorse di cui all'art. 8 del decreto, ripartita in dieci quote semestrali, di pari importo, previa rendicontazione delle spese di funzionamento, a partire dalla prima quota erogata entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse per il finanziamento del progetto pilota.