Allegato B
Modalita' di erogazione delle agevolazioni
da parte di Cassa depositi e prestiti
1. Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP») provvede
all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi pubblici e degli
interventi imprenditoriali contenuti nei progetti pilota finanziati.
2. Per gli interventi imprenditoriali l'importo dell'agevolazione
prevista e' reso disponibile da CDP in quote annuali di pari importo
correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti,
salvo l'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione pari al 10% del
contributo spettante. Ciascuna quota e' comunque erogata
subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente
parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che
puo' essere erogata a titolo di anticipazione per un importo pari al
10% del contributo.
Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota
annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione devono essere corredate
delle documentazioni e certificazioni previste nel bando e inviate a
CDP dal soggetto responsabile.
L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata
all'invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile,
della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva
del programma di investimenti realizzato (di seguito «Provvedimento
definitivo»), emanato dal soggetto responsabile stesso.
3. Per gli interventi pubblici l'importo del finanziamento
previsto e' reso disponibile da CDP con le seguenti modalita':
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10%
dell'importo;
b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da
erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente
parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo.
CDP da' corso a ciascuna delle erogazioni sulla base di richiesta
formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto
responsabile.
Le richieste di erogazione sono corredate di dichiarazioni, rese
dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto
beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal
responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla
realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state
effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non
inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati,
nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione
del saldo e', inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del
soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato
finale di collaudo, nonche' alla comunicazione da parte del
Ministero, tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta
positiva verifica del Provvedimento definitivo.
4. CDP provvede all'erogazione ai soggetti responsabili della
quota di risorse di cui all'art. 8 del decreto, ripartita in dieci
quote semestrali, di pari importo, previa rendicontazione delle spese
di funzionamento, a partire dalla prima quota erogata entro trenta
giorni dall'assegnazione delle risorse per il finanziamento del
progetto pilota.