(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
             Modalita' di erogazione delle agevolazioni 
                da parte di Cassa depositi e prestiti 
 
    1. Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito  «CDP»)  provvede
all'erogazione, in favore dei  soggetti  beneficiari,  delle  risorse
destinate  alla  realizzazione  degli  interventi  pubblici  e  degli
interventi imprenditoriali contenuti nei progetti pilota finanziati. 
    2. Per gli interventi imprenditoriali l'importo dell'agevolazione
prevista e' reso disponibile da CDP in quote annuali di pari  importo
correlate ai tempi  previsti  di  realizzazione  degli  investimenti,
salvo l'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione pari al 10% del
contributo   spettante.   Ciascuna   quota   e'   comunque    erogata
subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della  corrispondente
parte degli investimenti, fatta eccezione per  la  prima  quota,  che
puo' essere erogata a titolo di anticipazione per un importo pari  al
10% del contributo. 
    Le richieste di erogazione a titolo di  anticipazione,  di  quota
annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione devono  essere  corredate
delle documentazioni e certificazioni previste nel bando e inviate  a
CDP dal soggetto responsabile. 
    L'erogazione dell'ultima rata  dell'agevolazione  e'  subordinata
all'invio da parte del Ministero, tramite il  soggetto  responsabile,
della positiva verifica del provvedimento di approvazione  definitiva
del programma di investimenti realizzato (di  seguito  «Provvedimento
definitivo»), emanato dal soggetto responsabile stesso. 
    3.  Per  gli  interventi  pubblici  l'importo  del  finanziamento
previsto e' reso disponibile da CDP con le seguenti modalita': 
      a) a titolo di  anticipazione,  per  un  importo  pari  al  10%
dell'importo; 
      b) in piu'  quote  successive  fino  al  90%  dell'importo,  da
erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente
parte degli investimenti; 
      c) a saldo, per l'importo residuo. 
    CDP da' corso a ciascuna delle erogazioni sulla base di richiesta
formulata dal soggetto beneficiario ed inviata  tramite  il  soggetto
responsabile. 
    Le richieste di erogazione sono corredate di dichiarazioni,  rese
dal responsabile unico  del  procedimento  individuato  dal  soggetto
beneficiario  dell'agevolazione   ovvero,   in   sua   assenza,   dal
responsabile dell'ufficio titolare  del  procedimento  relativo  alla
realizzazione del progetto  pilota,  che  attestino  che  sono  state
effettuate spese per lavori e  forniture  di  beni  per  importi  non
inferiori a quelli  richiesti  in  riferimento  ai  fondi  agevolati,
nonche' la relativa conformita' al progetto  esecutivo.  L'erogazione
del saldo e', inoltre, subordinata alla comunicazione  da  parte  del
soggetto  responsabile  dell'avvenuta  approvazione  del  certificato
finale  di  collaudo,  nonche'  alla  comunicazione  da   parte   del
Ministero,  tramite  il   soggetto   responsabile,   dell'intervenuta
positiva verifica del Provvedimento definitivo. 
    4. CDP provvede all'erogazione  ai  soggetti  responsabili  della
quota di risorse di cui all'art. 8 del decreto,  ripartita  in  dieci
quote semestrali, di pari importo, previa rendicontazione delle spese
di funzionamento, a partire dalla prima quota  erogata  entro  trenta
giorni dall'assegnazione  delle  risorse  per  il  finanziamento  del
progetto pilota.