Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» sono delimitate come segue: «Montebaldo». La zona di produzione comprende i territori comunali di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli Veronese ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino». «La Rocca». La zona di produzione comprende i territori comunali di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del Benaco ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino». «Sommacampagna». La zona di produzione comprende i territori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio, ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».