(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve atte  a  produrre  i  vini  delle
sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna»  sono  delimitate
come segue: 
«Montebaldo». 
    La zona di produzione comprende i  territori  comunali  di  Affi,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano  sul  Garda  e  Rivoli
Veronese ricadenti  all'interno  della  zona  definita  dall'art.  3,
lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bardolino». 
«La Rocca». 
    La  zona  di  produzione  comprende  i  territori   comunali   di
Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del  Garda
e  Torri  del  Benaco  ricadenti  all'interno  della  zona   definita
dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Bardolino». 
«Sommacampagna». 
    La  zona  di  produzione  comprende  i  territori   comunali   di
Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona  e  Valeggio  sul  Mincio,
ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3, lettera a) del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Bardolino».