(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
ANALISI   PER   L'INDIVIDUAZIONE   DELLE    CAUSE    DI    ESCLUSIONE
  DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI  AFFIDABILITA'  FISCALE
  p.i. 2020. 
    Nel presente documento  sono  descritti  i  criteri  seguiti  per
l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art.  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come previsto dall'art.  148
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19»
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,  gli  ISA,
in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si  applicano  anche
ai soggetti: 
      1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),  ovvero
dei compensi di cui all'art. 54,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33  per  cento  nel
periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; 
      2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1°  gennaio
2019; 
      3.  che  esercitano   le   attivita'   economiche   individuate
nell'allegato n. 1 al presente decreto. 
    Le ulteriori  ipotesi  di  esclusione  dell'applicabilita'  degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo  di  imposta
in corso al 31 dicembre 2020 sono state  individuate  in  continuita'
logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati  i
soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di  ristori,  ad
opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per
far fronte alle gravi difficolta' economiche di alcune  categorie  di
soggetti  particolarmente  colpiti   dalla   crisi   prodotta   dalla
diffusione del COVID-19. 
    Per  quanto  riguarda  la  causa  di  esclusione  correlata  alla
diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per  cento
nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta  precedente,
il criterio segue le medesime logiche di  quello  gia'  adottato  con
l'emanazione del decreto-legge n. 34  del  2020,  con  cui  e'  stata
prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione  che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
fosse inferiore ai due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. 
    La disposizione in parola e quelle successive che hanno  regolato
l'erogazione di tali contributi,  hanno  individuato  il  periodo  di
osservazione su cui calcolare la  diminuzione  del  fatturato  e  dei
corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi
sei mesi del 2020;  nelle  ipotesi  di  esclusione  dall'applicazione
degli ISA si fa invece riferimento  ai  ricavi  o  compensi  relativi
all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi
al 2019. 
    Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri
con le norme che  regolano  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale  anche  in  un'ottica  di   massima   semplificazione   degli
adempimenti dichiarativi per i contribuenti. 
    Il riferimento ai ricavi di cui all'art.  85,  comma  1,  esclusi
quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai  compensi  di  cui
all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dichiarati per l'intero periodo di  imposta,  risulta,  infatti,
coerente con le disposizioni gia' vigenti in materia di  applicazione
degli  indici   sintetici   di   affidabilita'   fiscale   ed   evita
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi  cosi'  come  previsto  al
comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
    Anche la causa di esclusione  prevista  per  i  contribuenti  che
hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio  2019,  segue
un  criterio  gia'  adottato  con  l'emanazione  di  una   precedente
disposizione; in particolare tale criterio e' stato utilizzato per la
concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137. 
    Tale causa di esclusione risulta complementare  alla  precedente,
in quanto consente di superare la difficolta' legata al calcolo della
diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per  chi
ha iniziato l'attivita' nel 2019  evitando,  anche  in  questo  caso,
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi  cosi'  come  previsto  al
comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
    L'esclusione in  argomento  si  pone,  altresi',  in  continuita'
logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale dalla lettera a) del comma  6  dell'art.  9-bis
del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la  portata  anche  al
secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attivita'. 
    Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui  giorni  di
sospensione dell'attivita', l'elenco delle attivita' escluse e' stato
individuato a seguito di una disamina della normativa in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In
particolare, sono stati analizzati i decreti che sono  stati  emanati
nel corso del 2020 e che hanno determinato una  sospensione,  piu'  o
meno prolungata,  di  attivita'  riconducibili  a  numerosi  comparti
economici. 
    Cio'  premesso,  le  attivita'  per   cui   e'   stata   prevista
l'esclusione   dall'applicazione   degli    indici    sintetici    di
affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono  quelle  che
sono state  sottoposte  alle  misure  di  sospensione  dell'attivita'
previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attivita'
che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale  o  di
vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attivita' che  si
sono sommate alle chiusure definite nei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11  marzo  e  del  22  marzo
2020. 
    I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di
attivita' economica oggetto della chiusura (ad esempio  i  negozi  al
dettaglio, le attivita' di  ristorazione,  i  servizi  alla  persona,
ecc.)  e  non  i  singoli  codici  ATECO  oggetto  della  sospensione
dell'attivita'. 
    Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi
oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art.  148  del
decreto-legge n. 34 del 2020,  e'  stato  individuato  un  elenco  di
codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale effettuando una riconciliazione tra i  comparti
di attivita' economica individuati dai richiamati provvedimenti e  la
corrispondente classificazione ATECO.