Allegato 2 ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE p.i. 2020. Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come previsto dall'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano anche ai soggetti: 1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; 2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019; 3. che esercitano le attivita' economiche individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuita' logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficolta' economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19. Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello gia' adottato con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui e' stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l'erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019. Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale anche in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti. Il riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l'intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni gia' vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale ed evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio gia' adottato con l'emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio e' stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficolta' legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attivita' nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'esclusione in argomento si pone, altresi', in continuita' logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilita' fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attivita'. Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell'attivita', l'elenco delle attivita' escluse e' stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, piu' o meno prolungata, di attivita' riconducibili a numerosi comparti economici. Cio' premesso, le attivita' per cui e' stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attivita' previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attivita' che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attivita' che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020. I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attivita' economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attivita' di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell'attivita'. Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, e' stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attivita' economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.