(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
(Art. 1) 
 
     Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
             nel settore della Pubblica Amministrazione 
 
   --------------------------------------------------------------- 
     CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI   
   PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO 
   --------------------------------------------------------------- 
 
A. Introduzione 
 
B. CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO 
 
  a) Selezione dei candidati 
 
    1. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione
ambientale 
 
    2. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione
della qualita' 
 
  b) Specifiche tecniche 
 
    1. Detergenti  utilizzati  nelle  pulizie  ordinarie  (Detergenti
multiuso, per finestre e per servizi sanitari) 
 
    2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie 
 
    3. Macchine 
 
  c) Clausole contrattuali 
 
    1. Formazione del personale addetto al servizio 
 
    2. Sistema di gestione della qualita' 
 
    3. Prodotti disinfettanti  e  protocollo  per  favorirne  un  uso
sostenibile 
 
    4. Prodotti ausiliari per l'igiene 
 
    5. Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi  igienici
e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani 
 
    6.  Sensibilizzazione  operatori  sanitari  (medici,  infermieri,
ecc.) e utenti sull'igiene delle mani 
 
    7. Gestione dei rifiuti 
 
    8. Rapporto sui prodotti consumati 
 
    9. Clausola sociale 
 
  d) Criteri premianti 
 
    1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo  di  vita
del servizio offerto 
 
    2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di
gestione ambientale 
 
    3. Criterio sociale 
 
 
  A. INTRODUZIONE 
 
Questo documento, al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  definiti
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita'  ambientale  dei
consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1,
c. 1126 e  1127  della  L.  n.  296/2006  con  decreto  del  Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto  con
il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle  finanze
11  aprile  2008,  stabilisce  i  Criteri   Ambientali   Minimi   per
l'affidamento del servizio  di  pulizia  e  sanificazione  presso  le
strutture sanitarie. 
 
Tali CAM, in larga parte sovrapponibili a  quelli  per  l'affidamento
dei servizi  di  pulizia  di  edifici  ed  ambienti  ad  uso  civile,
contengono requisiti peculiari al fine di rendere il  documento  piu'
adeguato alle esigenze degli ambienti assistenziali. 
 
   Negli ambienti assistenziali, i fruitori del  servizio  sono  piu'
esposti  al   rischio   di   contrarre   infezioni   per:   aumentata
suscettibilita' da depressione del sistema immunitario, per  maggiore
vulnerabilita' a seguito,  ad  esempio  di  procedure  invasive,  per
sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti
agli antibiotici, maggiore rispetto a locali  o  edifici  adibiti  ad
altre attivita'. 
 
   Nelle strutture  sanitarie  effettuare  una  pulizia  accurata  e'
essenziale, in quanto la materia organica  o  inorganica  che  rimane
sulle  superfici  interferisce  con  l'efficacia  dei   processi   di
disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza
l'efficacia del processo di disinfezione, cosi' come  il  tipo  e  il
livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e
pH del germicida, il tempo di esposizione  al  germicida,  la  natura
fisica del substrato (ad  esempio,  presenza  di  fessure,  cerniere,
lumen...), la presenza di biofilm. 
 
   A  proposito  dei  disinfettanti,  nelle  strutture  sanitarie  le
superfici ambientali  sono  generalmente  disinfettate  con  sostanze
chimiche liquide. I disinfettanti possono avere  diversi  livelli  di
azione: quelli di basso livello possono  uccidere  molti  batteri  in
forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni  virus  in  un  periodo  di
tempo inferiore o uguale a 10  minuti;  i  disinfettanti  di  livello
intermedio  uccidono  i  batteri  in  forma  vegetativa,  inclusi   i
micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti. 
 
   Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici
e' fondamentale in  ambito  ospedaliero,  date  le  evidenze  che  le
superfici rivestono un  ruolo  importante  nella  trasmissione  delle
infezioni correlate all'assistenza (ICA), in  particolare  di  quelle
causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici  e  da
Clostridium difficile(1). 
 
      In ambito ospedaliero le attivita' di pulizia  e  sanificazione
delle  superfici  ambientali  hanno  l'obiettivo  di  assicurare  una
situazione a rischio  controllato,  contenendo  la  carica  microbica
entro i limiti riportati nelle "Linee  Guida  sulla  valutazione  del
processo di sanificazione ambientale nelle  strutture  ospedaliere  e
territoriali   per   il   controllo   delle    infezioni    correlate
all'assistenza"(2), specifici  per  ciascuna  tipologia  di  area  di
rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di  ricolonizzazione
dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente  patogena
a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente  i
geni  di  resistenza  dei  principali  patogeni  presenti  nel  campo
microbico. 
---------- 
(1) Otter JA, Yezli S, French GL. The  role  played  by  contaminated
surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect  Control
Hosp Epidemiol 2011;32(7):687-99. 
Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface  environment
in   healthcare-associated   infections.   Curr   Opin   Infect   Dis
2013;26(4):338-44.) 
(2) Agodi A. (SITI  -  Societa'  Italiana  Igiene)  (GISIO  -  Gruppo
Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera); Appicciafuoco A. (Societa'
Italiana Governo Tecnico e Clinico dell'Ospedale); Barchitta M. (SITI
-  Societa'  Italiana  Igiene);  (GISIO);  Bertinato   L.   (Istituto
Superiore di Sanita');  Finzi  G.  (ANMDO  -  Associazione  Nazionale
Medici delle Direzioni Ospedaliere); Garbelli C. (ARIS - Associazione
Religiosa Istituti Socio - Sanitari);  Kob  K.  (ANMDO);  Lanzoni  L.
(CIAS - Centro ricerche Inquinamento fisico chimico e  microbiologico
di  Ambienti  confinati  ad  elevata  Sterilita'  -  Universita'   di
Ferrara);  Mazzacane  S.  (CIAS);  Minarini  A.  (SIHRMa  -  Societa'
Italiana Health Care Risk Manager); Mongardi M. (ANIPIO -  Infermieri
Specialisti Rischio  Infettivo);  Pelissero  G.  (Fondazione  Sanita'
Futura); Mura I. (ANMDO); Pinelli N. (FIASO  -  Federazione  Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere); Privitera G.  (SIMPIOS  -  Societa'
Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle  Infezioni  nelle
Organizzazioni  sanitarie);  Purificato  I.  (Associazione  Culturale
Giuseppe Dossetti: Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti) Sideli  C.
(ANMDO);  Valastro  G.  (AIOP  -  Associazione  Italiana  Ospedalita'
Privata); Zamparelli B. (SIRiC - Societa' Italiana Rischio  Clinico),
ANMDO, 2018. 
 
   Nell'Unione Europea si stima che  4,1  milioni  di  persone  siano
colpite ogni anno da ICA  con  37.000  decessi.  In  Italia,  secondo
l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo  European  Centre
for Desease Prevention and Control, il 6,3% dei  pazienti  ricoverati
in ospedale contrae ICA(3), con un conseguente  forte  impatto  sulla
salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle  ICA  sia
evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra
cui quelle volte a garantire un  adeguato  livello  di  igiene.  Ecco
perche' in tali contesti, la formazione  costante  degli  addetti  al
servizio di pulizia e sanificazione, la cooperazione con i  referenti
ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle  performance
e la stesura e diffusione di report  periodici  e  sistematici,  sono
elementi essenziali per  garantire  l'efficacia  del  servizio  e  la
sicurezza dei pazienti. 
 
   Anche in ambito assistenziale e'  opportuno  evitare  l'abuso  dei
prodotti disinfettanti e utilizzare i  piu'  aggressivi  solo  quando
strettamente necessario, anche al fine di prevenire  lo  sviluppo  di
resistenze;  cio'  puo'  essere  raggiunto  tramite   l'utilizzo   di
protocolli appropriati ed anche attraverso tecniche innovative. 
 
   Studi scientifici dimostrano il rapporto tra inadeguato livello di
igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero  e
un  recente  studio  scientifico(4)  dimostra  l'esistenza   di   una
correlazione  inversa  tra  spese  per  la  sanificazione  e   queste
infezioni. Recenti studi scientifici(5)  dimostrano  la  correlazione
tra l'igiene degli ambienti e l'insorgenza delle infezioni  correlate
all'assistenza  (ICA)  evidenziando  la   possibilita'   di   ridurle
mantenendo  un  ambiente  a  bassa   e   stabile   carica   microbica
potenzialmente patogena. 
---------- 
(3) Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control.  Point
prevalence  survey   of   health-care   associated   infections   and
antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm:  ECDC;
July 2013. 
(4) Cfr. le conclusioni  di  una  ricerca  condotta  dall'Universita'
Milano Bicocca-Universita'  degli  Studi  di  Bergamo  in  "Infezioni
ospedaliere e spese per l'igiene: un nesso quantificabile" rivista n.
1/2014, L'ospedale, ANMDO. 
(5) Cfr.,  ad  esempio,  "Reducing  healthcare-associated  infections
incidence by a  probiotic-based  sanitation  system:  A  multicentre,
prospective,  intervention  study"  Plos  One,  2018;  "Impact  of  a
probiotic-based hospital sanitation on antimicrobial  resistance  and
HAI-associated antimicrobial consumption  and  costs:  a  multicenter
study", Infection & Drug Resistence, 2019. 
 
   Percio',  particolare  attenzione  va  posta  alla  base   d'asta,
all'architettura della gara e al peso fornito agli elementi  tecnici,
ad esempio legati alla qualita', inclusa quella ambientale  che  deve
essere preponderante, cosi' come previsto dal  codice  dei  contratti
pubblici (comma 10 bis, dell'art. 95 del D. Lgs.  50/2016),  evitando
la  dispersione  dei  punteggi  tecnici  fra  eccessivi  criteri   di
valutazione oppure prediligendo la  modalita'  di  aggiudicazione  al
costo fisso, cosi' come consentito dal comma 7, dell'art. 95  del  D.
Lgs. 50/2016. 
 
   La stazione appaltante, per consentire agli offerenti  di  stimare
il monte ore uomo e, ove usati, il tempo di utilizzo  dei  macchinari
anche  in  funzione  di  una  corretta  quantificazione  dell'offerta
economica, dovra' mettere a disposizione le informazioni  pertinenti,
fornendo, in particolare le planimetrie dei locali per consentire  il
calcolo della superficie totale delle aree con  esigenze  procedurali
per l'igiene omogenee ed indicando i materiali  di  rivestimento  dei
pavimenti ed il numero di arredi, porte,  vetri  ed  altri  accessori
presenti nei vari locali (sedie,  tavoli,  letti,  comodini,  armadi,
radiatori, lavabi, wc.....), suddivisi per tipo  di  locali  (stanze,
corridoi, servizi igienici, scale ...).  Sarebbe  altresi'  opportuno
far eseguire un sopralluogo preliminarmente per far verificare  anche
lo  stato  degli  ambienti  e  dei  relativi  tipi  di  materiali  di
rivestimento nonche' per poter prendere visione dei locali dove sara'
possibile stipare le attrezzature ed i prodotti. 
 
   B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO 
 
C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia
di alloggi, edifici e finestre. I  presenti  CAM  si  riferiscono  ai
servizi da rendere presso  le  strutture  sanitarie  (ospedali,  case
della salute, ambulatori...),  anche  qualora  resi  nell'ambito  del
servizio "global service o multifunzione". 
 
      a) SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
Le  stazioni  appaltanti  valutano  l'opportunita'  di  introdurre  i
criteri di selezione dei candidati previsti nel  presente  documento,
tenendo conto del mercato di riferimento. 
 
      1.  CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALI  DI  ADOTTARE  MISURE   DI
GESTIONE AMBIENTALE 
 
L'offerente dimostra la  propria  capacita'  di  adottare  misure  di
gestione ambientale attraverso il possesso della  registrazione  EMAS
(Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  sull'adesione   volontaria   delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
per le attivita' di pulizia o sanificazione  o  della  certificazione
UNI EN ISO 14001 di cui al codice  NACE  81.2  (settore  IAF  35),  o
equivalenti, in corso di validita', relative all'attivita' di pulizia
o sanificazione. 
 
Verifica: Verifica  delle  attestazioni  pertinenti  nell'ambito  del
DGUE.  Ove  richiesto  dalla  stazione  appaltante,   presentare   la
certificazione  UNI  EN  ISO  14001  oppure  indicare  il  numero  di
registrazione EMAS. Qualora l'offerente dimostri di non  avere  avuto
accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o  di
non  avere  la  possibilita'  di  ottenere  detta   registrazione   o
certificazione entro i termini  richiesti  (ovvero  la  data  in  cui
scadono i termini per la presentazione delle offerte), per  motivi  a
lui non imputabili, saranno  accettate  altre  prove  documentali  se
capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza  delle  misure
di gestione  ambientale  adottate  rispetto  a  quanto  previsto  nel
sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI  EN  ISO
14001  o  equivalente.  Dette  prove   documentali   possono   essere
rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di  gestione
ambientale  attuato  dall'offerente  (politica  ambientale,   analisi
ambientale  iniziale,  programma  di  miglioramento,  attuazione  del
sistema di  gestione  ambientale,  misurazioni  e  valutazioni  degli
indicatori ambientali,  definizione  delle  responsabilita'  e  delle
azioni, sistema di documentazione). 
 
      2.  CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALI  DI  ADOTTARE  MISURE   DI
GESTIONE DELLA QUALITA' 
 
L'offerente dimostra la propria  capacita'  di  applicare  misure  di
gestione della  qualita'  durante  l'esecuzione  del  servizio  volte
all'ottenimento di un idoneo livello di igiene attraverso il possesso
della  certificazione  UNI  EN  13549  oppure  UNI  EN  ISO  9001   o
equivalente, in  corso  di  validita',  riferita  alle  attivita'  di
pulizia/sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35. 
 
Verifica: verifica  delle  attestazioni  pertinenti  nell'ambito  del
DGUE.  Ove  richiesto  dalla  stazione  appaltante,   presentare   la
certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN  ISO  9001  o  equivalente.
Qualora l'offerente dimostri di non avere la possibilita' di ottenere
la certificazione entro i termini richiesti (ovvero la  data  in  cui
scadono i termini per la presentazione delle offerte), per  motivi  a
lui non imputabili, saranno accettate, in luogo delle certificazioni,
altre prove documentali se capaci di dimostrare, in  modo  opportuno,
l'equivalenza  delle  misure  di  gestione  della  qualita'  adottate
rispetto a quanto previsto nell'ambito delle citate norme tecniche  o
equivalenti. Dette prove documentali consistono  in  una  descrizione
dettagliata  del  sistema  di   gestione   della   qualita'   attuato
dall'offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle
operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali  sistemi
e procedure adotta per  il  controllo  delle  prestazioni  e  per  la
gestione della qualita', per il relativo miglioramento continuo e per
la realizzazione degli audit; descrizione della  formazione  all'uopo
impartita al personale impiegato per le attivita' di pulizia e  delle
misure  impartite  per  la  non  conformita'  di  processo/risultato,
sistema    di    documentazione    adottato,    indicazione     delle
responsabilita'). 
 
      b) SPECIFICHE TECNICHE 
 
Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3,  del  d.lgs.  n.  50/2016  le
stazioni appaltanti introducono le seguenti specifiche tecniche nella
documentazione progettuale e di gara: 
 
      1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE  PULIZIE  ORDINARIE  (DETERGENTI
MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) 
I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di
applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23  giugno  2017  che
stabilisce i criteri ecologici  per  l'assegnazione  del  marchio  di
qualita' ecologica dell'Unione europea Ecolabel (UE) ai prodotti  per
la pulizia di superfici dure, vale a dire: 
   - i detergenti multiuso, che  comprendono  i  prodotti  detergenti
destinati alla pulizia  abituale  di  superfici  dure  quali  pareti,
pavimenti e altre superfici fisse; 
   - i detergenti per cucine, che comprendono i  prodotti  detergenti
destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento  delle  superfici
delle  cucine,  quali  piani  di  lavoro,  piani  cottura,  acquai  e
superfici di elettrodomestici da cucina; 
   - i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti
destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre  superfici
lucide; 
   - i detergenti per servizi sanitari, che  comprendono  i  prodotti
detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per
strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi  sanitari
quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, 
oltre a rispettare i  requisiti  previsti  dal  Regolamento  (CE)  n.
648/2004 del Parlamento Europeo e del  Consiglio,  devono  essere  in
possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel  (UE)  o  di  una
equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica  UNI  EN
ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel
o la Österreichisches Umweltzeichen. 
Possono  essere  utilizzati  anche  prodotti  privi  delle   suddette
etichette, qualora tali  prodotti  siano  concentrati  (vale  a  dire
prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di  diluizione  minimo
di 1:100 (1%) per  le  pulizie  "a  bagnato",  oppure  con  tasso  di
diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso
da vaporizzare anche  con  trigger)  e  almeno  conformi  ai  Criteri
Ambientali Minimi per i prodotti  detergenti  concentrati  utilizzati
nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a)  punto  2,  in  possesso  dei
rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO
17025 operante sul settore chimico. 
I detergenti devono essere usati  solo  con  sistemi  di  dosaggio  o
apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi
dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi  di  diluizione
automatici)   che   evitino   che   la   diluizione   sia    condotta
arbitrariamente dagli addetti al servizio. 
 
Verifica: Presentare la lista completa  dei  detergenti  che  saranno
utilizzati che riporti: la denominazione o  la  ragione  sociale  del
fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso,
la  denominazione  commerciale  di  ciascun   prodotto,   l'eventuale
possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso  di  utilizzo  di
prodotti  concentrati,  allegare  i  rapporti  di  prova  redatti  in
conformita'  a  quanto  previsto  nella  sezione  verifiche  dei  CAM
detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto
2. In fase di esecuzione contrattuale  il  direttore  dell'esecuzione
del contratto si  riserva  di  far  eseguire  specifiche  analisi  di
laboratorio, prelevando un campione  dei  prodotti  utilizzati  e  di
verificare  le  corrette  diluizioni  sulla  base  di  un  piano   di
monitoraggio. 
 
      2.  DETERGENTI  PER   IMPIEGHI   SPECIFICI   PER   LE   PULIZIE
STRAORDINARIE 
 
Per le pulizie periodiche  e  straordinarie,  i  detergenti  per  gli
impieghi  specifici  (ceranti,  agenti  impregnanti   e   protettivi,
deceranti,  decappanti,  i  prodotti  per  moquette  e   tappeti,   i
detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i  prodotti  per
la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del  cuoio
e della pelle, i prodotti per la manutenzione  dell'acciaio  inox,  i
disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli
smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a  rispettare
i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del  Parlamento
Europeo e del Consiglio, devono essere almeno  conformi  ai  CAM  dei
detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle  superfici
sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto  di
prova rilasciato da un  laboratorio  accreditato  UNI  EN  ISO  17025
operante sul settore chimico o dei mezzi di  prova  alternativi,  ove
non siano in possesso di etichette ambientali conformi  alla  UNI  EN
ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9. 
 
Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti  per  le  pulizie
periodiche e straordinarie conformi ai CAM  che  verranno  utilizzati
che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o,
se diverso, del responsabile all'immissione  al  commercio;  il  nome
commerciale di ciascun prodotto;  la  funzione  d'uso;  le  etichette
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In
assenza di  etichette,  i  prodotti  devono  essere  in  possesso  di
rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati  a  norma  del
regolamento  (CE)  n.  765/2008,  redatti  in  conformita'  a  quanto
previsto nella sezione "verifiche" dei  CAM  dei  detergenti  per  le
pulizie periodiche e straordinarie  sub  E,  lett.  a)  punto  9.  Il
direttore dell'esecuzione del contratto,  per  i  prodotti  privi  di
etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede  la  presentazione
dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale  che,
pertanto,  devono  essere  preventivamente   acquisiti   dall'impresa
esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono
essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche  o
straordinarie,  le  schede  di  dati  di  sicurezza  unitamente  alle
dichiarazioni di conformita' ai CAM adottati con il presente decreto,
sottoscritte dal produttore del detergente.  In  fase  di  esecuzione
contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di
far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei
citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con  costi  a
carico dell'aggiudicatario. 
 
      3. MACCHINE 
 
Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine  per  la  pulizia
eventualmente usate debbono essere  ad  alimentazione  elettrica  via
cavo o a batteria, con uomo o senza uomo  a  bordo  a  seconda  delle
caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e  del
tipo di sporco da trattare tipico  dei  locali  di  destinazione  del
servizio. 
 
Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo  tale  da
favorire la maggiore durata della loro vita utile ed  il  riciclaggio
dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita.  I  materiali
devono  essere  tutti  riciclabili,  anche  se   alcune   parti   del
macchinario, per  la  specifica  funzione  di  uso,  dovranno  essere
smaltiti come rifiuti speciali. I  materiali  diversi  devono  essere
facilmente separabili. Le parti soggette ad usura,  danneggiamenti  o
malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in
plastica devono essere marcate con la  codifica  della  tipologia  di
polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la  UNI
EN ISO 1043/1. 
 
Le macchine eventualmente  impiegate  per  le  attivita'  di  pulizia
devono essere munite di scheda tecnica  redatta  dal  produttore  che
indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale
e il luogo di fabbricazione  del  tipo  e  modello  di  macchina,  le
emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di
plastica,  sia  usata  plastica  riciclata  e  in  quale  percentuale
rispetto al  peso  della  plastica  complessivamente  presente  nella
macchina. 
 
In  sede  di  esecuzione  del  contratto   l'impresa   aggiudicataria
esecutrice del servizio rende  disponibile  in  cantiere  il  manuale
d'uso  e  manutenzione  delle  macchine  che  riporti  le   modalita'
operative  previste  nelle  diverse   tipologie   di   cantiere,   le
indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in  sicurezza  e
per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a  fine  lavoro,  la
descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attivita'
previste per il  ripristino  delle  parti  soggette  ad  usura  e  le
informazioni su come  reperire  la  documentazione  per  il  corretto
disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare  i  componenti
all'attivita' di riciclaggio e smaltimento  da  parte  del  personale
tecnico addetto alle attivita' di manutenzione straordinaria. 
 
L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre  le
manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine  di
garantirne la massima durata ed  efficienza  in  uso  e  deve  tenere
aggiornato e a disposizione anche del Direttore  dell'esecuzione  del
contratto,  un  registro  delle  manutenzioni  siglato  dal  soggetto
autorizzato alle manutenzioni. 
 
Verifica: Dichiarare se si intendera' o meno far uso di macchine  ed,
in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si
intendono impiegare, la  denominazione  sociale  del  produttore,  il
relativo  modello  ed   allegare   le   schede   tecniche   o   altra
documentazione tecnica da cui si possa  evincere  la  conformita'  al
criterio ambientale. La conformita' a quanto  previsto  nel  criterio
ambientale  relativo  alle  macchine  e'  verificata  anche   durante
l'esecuzione contrattuale. 
 
      c) CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3,  del  d.lgs.  n.  50/2016  le
stazioni appaltanti introducono  le  seguenti  clausole  contrattuali
nella documentazione progettuale e di gara: 
 
      1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 
Il personale addetto al  servizio  deve  essere  stato  adeguatamente
formato ai sensi di quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  81/08  e,  nelle
iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa,
devono essere stati trattati anche i seguenti argomenti: 
 
• Differenze tra detersione e disinfezione; 
 
• Proprieta'  e  condizioni  di  utilizzo  dei  prodotti  detergenti,
disinfettanti,      di      quelli      ad      azione      combinata
detergente-disinfettante,  con  particolare   riferimento   al   loro
dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie
azioni di pulizia e disinfezione; 
 
• Modalita' di conservazione dei prodotti; 
 
• Precauzioni  d'uso,  con  particolare  riferimento  a:  divieto  di
mescolare, manipolazione dei prodotti,  modalita'  di  intervento  in
caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura  delle  schede
dati di sicurezza; 
 
• Corretto utilizzo e corretta gestione delle  macchine  al  fine  di
ottimizzarne le prestazioni, di  garantire  un'idonea  pulizia  senza
comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza
dei luoghi di lavoro; 
 
• Corretta gestione  dei  cicli  di  ricarica  delle  batterie  delle
macchine; 
 
•  Caratteristiche  dei  prodotti  per  la  pulizia,  inclusi  quelli
ausiliari, a minori impatti ambientali,  requisiti  ambientali  delle
etichette ecologiche conformi alla  UNI  EN  ISO  14024  e  di  altre
certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e  comprensione
delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti; 
 
• Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine  di  estenderne
la vita utile e promuovere  l'uso  di  detergenti  per  lavaggio  con
etichette ambientali conformi alla UNI EN  ISO  14024  e  ridurre  il
consumo di energia per la stiratura; 
 
•  Classificazione  dei  rifiuti  prodotti   in   ambito   sanitario,
caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con  particolare
riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti
speciali e dei relativi contenitori, al loro  trasporto  interno,  al
conferimento ai depositi temporanei; 
 
• Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per  le  diverse
aree di rischio infettivo; 
 
• Elementi metodologici per garantire una  disinfezione  efficace  ed
ambientalmente  sostenibile,  in  funzione  delle  specificita'   dei
luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al
profilo di rischio clinico delle aree da trattare; 
 
• Modalita' di impregnazione, modalita' di impiego e di lavaggio  dei
prodotti e degli  elementi  tessili  costituiti  da  microfibra,  per
consentire  di  mantenerne  le  caratteristiche  funzionali   e   per
estendere la durata della vita  utile.  Procedure  di  impiego  delle
differenti tipologie di elementi tessili. 
 
Le attivita' di  formazione  dovranno  essere  eseguite  in  modo  da
agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle  informazioni.  A
tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o  altri  supporti
visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attivita': corrette
modalita' di esecuzione delle  operazioni  di  sanificazione,  specie
quelle effettuate in aree ad  alto  e  altissimo  rischio  infettivo,
della gestione delle macchine e delle  attrezzature  di  lavoro,  del
processo di lavaggio, eventualmente a minori impatti ambientali,  dei
panni in microfibra e di eventuali altri elementi tessili  impiegati,
della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni  di  rischio.
Tale  formazione  puo'  essere   erogata   a   distanza,   attraverso
piattaforme di  e-learning,  che  includano  anche  la  verifica  sul
livello di apprendimento. 
 
Per l'esecuzione del servizio in aree a  bassa  carica  microbica  e'
richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche,
adeguatamente  formato,  che  potra'  essere   esaminato   o   talora
affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura  servita.  Al
personale dedicato al servizio, in  relazione  alle  tematiche  sopra
esposte, devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e  24  ore
di affiancamento in cantiere. Per  tematiche  specifiche  (protocolli
specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero,
relativi  aggiornamenti,  mancato  raggiungimento  delle  prestazioni
minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni) deve essere
previsto  un  aggiornamento  formativo   in   corso   di   esecuzione
contrattuale  entro  15  giorni,  salvo  diversa  indicazione   della
struttura sanitaria. 
 
Il personale assunto  in  corso  di  esecuzione  contrattuale  dovra'
essere formato prima di essere immesso in servizio. 
 
L'aggiudicatario potra' verificare i contenuti formativi impartiti al
personale gia' operante nella precedente gestione al fine di adeguare
i propri interventi formativi. 
 
Verifica: Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, e' presentato  il
progetto ed il programma di formazione  del  personale  erogato,  con
l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32),  docenti  dei  corsi
con  sintetico  profilo   curriculare,   modalita'   di   valutazione
dell'apprendimento  dei  partecipanti,  date   e   sedi   dei   corsi
organizzati,  dati  dei   partecipanti   (suddivisi   per   sedi   di
destinazione del servizio,  se  il  servizio  affidato  prevede  piu'
cantieri), test di verifica effettuati e risultati conseguiti. 
 
Analoghe evidenze debbono essere  fornite  entro  30  giorni  per  le
attivita'  formative  svolte  in  corso  di  esecuzione  contrattuale
nonche' per il personale  neoassunto  o  successivamente  immesso  in
servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato. 
 
      2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' 
 
L'impresa che esegue il servizio attua un sistema di  gestione  della
qualita' peculiare per gli ambienti sanitari,  che  tenga  conto  dei
protocolli di sanificazione vigenti nella struttura sanitaria in  cui
si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi: 
   - l'individuazione del responsabile del sistema di gestione  della
qualita', il cui nominativo deve  essere  comunicato  formalmente  al
Direttore  dell'Esecuzione  del  contratto  e  ai   referenti   della
struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo
della  struttura   servita   entro   15   giorni   dalla   decorrenza
contrattuale; 
   - la possibilita' di identificare quotidianamente l'operatore  che
esegue lo specifico intervento  al  fine  di  rendere  piu'  efficace
l'autocontrollo; 
   - l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di
qualita' microbiologica conseguito; 
   - l'esecuzione di controlli di processo per verificare la corretta
attuazione delle procedure di sanificazione. 
 
I metodi di  valutazione  delle  procedure  di  sanificazione  devono
essere concordati  e  condivisi  con  la  direzione  sanitaria  della
struttura servita. 
 
Per i parametri microbiologici e i  relativi  valori  soglia,  per  i
metodi di campionamento  delle  superfici,  si  fa  riferimento  alle
"Linee  Guida  sulla  valutazione  del  processo   di   sanificazione
ambientale  nelle  strutture  ospedaliere  e  territoriali   per   il
controllo delle infezioni  correlate  all'assistenza"(6)  e  relative
integrazioni ed aggiornamenti. 
---------- 
(6) AA VV, cfr. nota 2. 
 
Per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di  qualita'
microbiologica devono essere attuate immediate azioni correttive.  E'
altresi'  obbligatorio  conformarsi  prontamente   alle   indicazioni
fornite dai referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a
garantire la sicurezza dei pazienti. 
 
Verifica: Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale  deve  essere
inviata una relazione descrittiva dei metodi di valutazione  e  delle
eventuali misure premiali previsti. L'attuazione delle procedure  per
il conseguimento della qualita' del servizio, cosi' come le procedure
di sanificazione, sono oggetto di verifiche di parte seconda, vale  a
dire eseguite da apposito personale della struttura cui  il  servizio
e' destinato, al fine di valutarne  la  corretta  applicazione  e  la
relativa efficacia, anche  attraverso  campionamenti  per  effettuare
controlli microbiologici. 
 
      3. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO  PER  FAVORIRNE  UN  USO
SOSTENIBILE 
 
I prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione
ordinaria o straordinaria devono essere conformi al regolamento  (CE)
n. 528/2012 del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  22  maggio  2012
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi,
cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere
autorizzati: 
 
   - dal Ministero della Salute come  presidi  medico-chirurgici,  ai
sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in  etichetta
le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico"  e  "Registrazione
del Ministero della salute n. ", 
 
   -  come  prodotti  biocidi,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
528/2012. In tal caso  devono  riportare  in  etichetta  le  seguenti
diciture:  "Prodotto  biocida"  e  "Autorizzazione/Registrazione  del
Ministero della Salute n. .......", oppure devono essere in  possesso
dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi  del  capo
VIII sezione 1, del citato Regolamento. 
 
Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici,  devono  essere
in possesso della marcatura CE, in conformita' alle  disposizioni  di
cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46. 
 
I  prodotti  disinfettanti  utilizzati  dovranno  essere  idonei   in
relazione alla  destinazione  d'uso  e  all'attivita'  richiesta.  Le
formulazioni  concentrate  devono  essere  utilizzate  con   appositi
sistemi di misurazione della dose. 
 
Prima  di  prendere  servizio,  l'aggiudicatario  si   impegnera'   a
concordare con i referenti  della  struttura  sanitaria  responsabili
della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti  da  utilizzare
in  via  ordinaria,  i  disinfettanti  da  utilizzare  a  seconda  di
specifiche esigenze  e  le  relative  frequenze  con  l'obiettivo  di
utilizzare i formulati migliori  sotto  il  profilo  della  salute  e
dell'ambiente, laddove non  esaustivamente  indicato  nel  capitolato
d'oneri. Tali referenti possono redigere una lista dei  disinfettanti
da  utilizzare  a  seconda  delle  aree  di  rischio  clinico,  delle
ulteriori  caratteristiche  degli   ambienti   e   delle   situazioni
specifiche che  possono  manifestarsi  (epidemie  particolari,  altre
esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con
particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e  principi
attivi con minore impatto  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana,  a
seconda  delle  specifiche  funzioni  d'uso  (protocollo  per   l'uso
sostenibile dei disinfettanti). 
 
Verifica: L'attuazione  del  protocollo  per  l'uso  sostenibile  dei
disinfettanti,  incluse  le  relative  soluzioni  che  devono  essere
effettuate  in  base  alle  indicazioni  rese  dal  fabbricante,   e'
verificata sulla base di un piano di monitoraggio. 
 
      4. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE 
 
Nei cantieri  oggetto  del  presente  contratto  non  possono  essere
utilizzati: 
   - i prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante; 
   - i piumini di origine animale e la segatura del legno; 
   - le attrezzature e prodotti non riparabili,  se  nel  mercato  vi
sono prodotti alternativi riparabili  e  sono  disponibili  pezzi  di
ricambio; 
   - gli elementi tessili a frange ("spaghetti")  per  le  pulizie  a
bagnato (quale, ad esempio, il mocio); 
   - gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati
motivi di sicurezza,  stabiliti  e  condivisi  con  la  struttura  di
destinazione. 
 
Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato  di
pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e  schermi  devono  essere
riutilizzabili, piatti (lavaggio a  piatto)  ed  in  microfibra,  con
titolo o denaratura dTex ≤ 1. Tali elementi tessili e le attrezzature
con elementi tessili  devono  essere  provvisti  di  schede  tecniche
indicanti il titolo o denaratura espressa in  dTex  della  microfibra
utilizzata(7) e le modalita' di lavaggio idonee a preservarne piu'  a
lungo le caratteristiche prestazionali. 
---------- 
(7)  Nel  caso  in  cui  la  microfibra  fosse  utilizzata   per   la
fabbricazione della parte pulente  in  accoppiamento  o  miscela  con
altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve  riportare  l'esatta
composizione della parte pulente e deve dare evidenza della  densita'
della  frazione  in  microfibra.  Il  dTex   della   microfibra,   in
particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1. 
 
Almeno il 30% dei prodotti in  microfibra  acquistati  ed  utilizzati
semestralmente  nel  cantiere,   devono   essere   in   possesso   di
un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o
altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer  Engel  etc.
). 
 
Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che  hanno  perso
parte delle loro proprieta' funzionali) non possono essere impiegati. 
 
L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei  pavimenti
con soluzioni detergenti  e/o  disinfettanti,  deve  essere  condotta
sulla base di procedure e sistemi  che  evitino  la  discrezionalita'
degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che
siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il
consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono  pertanto  essere
usati  elementi  tessili  impregnati  prima  dello  svolgimento   del
servizio  o  direttamente  sul  carrello.  Fanno  eccezione  esigenze
specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad  esempio
negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia),  oppure  lo  sporco
grasso o incrostato dove e' previsto il risciacquo (ad esempio  nelle
cucine) per le quali e' appropriato, e dunque  consentito,  l'uso  di
carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con  doppia  vasca,
per tenere separata l'acqua  pulita  dall'acqua  sporca.  L'acqua  di
risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. 
 
Le attrezzature per le pulizie manuali devono  essere  costituite  da
carrelli  con  secchi  e  altri  eventuali  contenitori  di  plastica
riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a  seconda  della
destinazione d'uso (risciacquo dei elementi tessili in acqua  pulita;
impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o  ad  azione
combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore). 
 
Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale.
Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che  i  prodotti
impiegati siano conformi  ai  rispettivi  criteri  ambientali  ed  in
possesso dei mezzi di dimostrazione della conformita' pertinenti.  Le
verifiche documentali, che includono, oltre  ad  esempio,  le  schede
tecniche con dTex e con indicazione del sistema di impregnazione,  le
certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature, le fatture  di
acquisto dei prodotti, per controllare se la quantita'  dei  prodotti
con le caratteristiche  ambientali  richieste  corrisponda  a  quanto
previsto dai CAM o dal contratto, se piu' restrittivo.  Nel  caso  di
servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo  di  impresa
od un'impresa in possesso del marchio di qualita' ecologica  Ecolabel
(UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso
degli  elementi  tessili   in   microfibra,   dimostrando   che   per
l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) e'  stato  sottoscritto  il
requisito opzionale che prevede l'utilizzo di  almeno  il  95%  degli
articoli tessili  quali  stracci,  mops  e  frange  lavapavimenti  in
microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di  materiale  riciclato
nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli,
i prodotti  che  l'offerente  si  impegna  a  fornire  sono  ritenuti
conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita,
o Remade in Italy, secondo quanto previsto  dall'art.  69  del  D.lgs
50/2016. 
 
      5.  FORNITURA  DI  MATERIALI  IGIENICO-  SANITARI  PER  SERVIZI
IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI 
 
(Il  presente  criterio  ambientale  si   applica   se   e'   inclusa
nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti). 
 
I prodotti di carta tessuto eventualmente  forniti  (carta  igienica,
salviette monouso etc.) devono essere  in  possesso  del  marchio  di
qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o   di   equivalenti   etichette
ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. 
 
I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed  in  possesso
del marchio di qualita' ecologica  Ecolabel  (UE)  o  di  equivalenti
etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. 
 
Laddove non siano gia' impiegati  distributori  per  l'erogazione  di
saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono  essere  in
grado di trasformare il  prodotto  in  schiuma  senza  l'uso  di  gas
propellenti, devono  essere  forniti.  Tali  apparecchiature  possono
essere anche "mobili", ovvero non  necessariamente  da  fissare  alla
parete. 
 
Verifica:  Il   direttore   dell'esecuzione   contrattuale   effettua
verifiche  anche   attraverso   eventuale   richiesta   di   evidenze
documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto. 
 
      6. SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI  SANITARI  (MEDICI,  INFERMIERI,
ECC.) E UTENTI SULL'IGIENE DELLE MANI 
 
L'impresa che esegue il servizio deve  collaborare  per  l'attuazione
delle misure e delle azioni intraprese  dalla  direzione  medica  del
presidio ospedaliero per la  promozione  dell'igiene  delle  mani  da
parte degli operatori  (medici,  infermieri,  ecc.)  e  degli  utenti
(pazienti, visitatori, ecc.), ad esempio con l'affissione di apposita
segnaletica, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio
ospedaliero. 
 
      7. GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del  servizio  devono  essere
raccolti in maniera differenziata secondo le  modalita'  di  raccolta
stabilite dal Comune della struttura servita. Tali  rifiuti,  inclusi
quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo
le modalita' stabilite dal Comune della struttura servita. I  rifiuti
speciali prodotti nell'edificio  devono  essere  gestiti  secondo  le
indicazioni  o  le  procedure  all'uopo  stabilite  nella   struttura
sanitaria. 
 
Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta  "porta  a  porta"
dei rifiuti urbani, devono  essere  messi  a  disposizione  operatori
dedicati al conferimento  delle  frazioni  differenziate  di  rifiuti
urbani prodotti nell'edificio al  fine  di  conferire  tali  frazioni
nelle modalita' e nei  giorni  stabiliti  nel  programma  della  loro
raccolta. 
 
      8. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI 
 
A cadenza annuale deve essere  redatto  ed  inviato  un  rapporto  in
formato  elettronico  sui  prodotti  detergenti   ed   ausiliari   di
microfibra acquistati  e  consumati  per  l'esecuzione  del  servizio
durante il periodo di riferimento, indicando per  ciascuna  tipologia
di prodotto: produttore e  denominazione  commerciale  del  prodotto;
quantita' consumata (litri di prodotto, se trattasi di  detergenti  o
disinfettanti; numero di pezzi  se  trattasi  di  elementi  tessili);
funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire  se
trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale
conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un
detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza
fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono  essere
prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione  del
contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante  cui  e'
destinato il servizio. 
 
      9. CLAUSOLA SOCIALE 
 
Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti
che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del
contatto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di  pulizia  e
multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali. 
 
Verifica: Il direttore  dell'esecuzione  contrattuale,  eventualmente
per il tramite dei referenti della  struttura  servita,  verifica  la
corretta ed effettiva applicazione del  CCNL  di  categoria  e  quali
siano le condizioni migliorative previste  rispetto  ad  esso,  anche
attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie. 
 
      d) CRITERI PREMIANTI 
 
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'
prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu'
dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione  di
gara,   attribuendovi   una   significativa   quota   del   punteggio
complessivo: 
 
      1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA
DEL SERVIZIO OFFERTO 
 
Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano  ad  ottenere
adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di  contenere
gli impatti ambientali del servizio in base  all'approccio  lungo  il
ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o piu' dei  seguenti
requisiti ambientali: 
 
   a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualita' ecologica
Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO  14024  con
imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato: 
 
   -   almeno   pari   al   30%   rispetto   al   peso    complessivo
dell'imballaggio; 
 
   -  tra   il   50%   e   l'80%   rispetto   al   peso   complessivo
dell'imballaggio; 
 
   - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio. 
 
   b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso  marchio
di qualita' ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi  alla
UNI EN ISO 14024 privi di fragranze; 
 
   c. se prevista la fornitura  di  prodotti  in  carta  tessuto  nel
capitolato tecnico: fornitura di tutti i prodotti  in  carta  tessuto
costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del  marchio
di qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o  di  equivalenti  etichette
ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024; 
 
   d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del
marchio  di  qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o  di   equivalenti
etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024; 
 
   e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che,
garantendo almeno la  medesima  efficacia  in  termini  di  igiene  e
qualita' microbiologica, siano  contestualmente  migliori  anche  dal
punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante,  deve
essere dimostrata: 
 
      • la maggiore efficacia (vale a dire la capacita' di assicurare
un adeguato livello di  qualita'  microbiologica  in  relazione  alle
specificita' dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato
livello di igiene) di tali tecniche rispetto  a  quelle  tradizionali
per il tramite di pubblicazioni scientifiche; 
 
      • la capacita' di ridurre gli impatti ambientali rispetto  alle
tecniche  di  pulizia  e  sanificazione  tradizionali,   tramite   la
presentazione di uno studio  di  Life  Cycle  Assessment  comparativo
conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 - 14044 (punti P); 
 
   f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta  climatica
UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la
certificazione SA 8000; 
 
   g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche: 
 
      •  erogazione  di  un  servizio  di  pulizia   con   operazioni
esclusivamente manuali: punti 
 
   H; 
 
      •  pulizie  parzialmente  manuali,  a  seconda  delle  seguenti
caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare: 
 
         * presenza di parti in plastica (telai ed  altri  componenti
delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al  peso  totale
della plastica (sono assegnati punti A alle macchine  che  presentano
questa caratteristica); 
 
         *  presenza  di  sistemi   di   controllo/monitoraggio   e/o
riduzione  dei  consumi  energetici:  tecnologia   per   batterie   e
caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio  dei  consumi  e/o
delle  ricariche;  modalita'  "ECO"  (sono  assegnati  punti  B  alle
macchine che presentano questi sistemi); 
 
         * presenza di sistemi di  controllo  per  la  riduzione  dei
consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine  che  presentano
questi sistemi); 
 
         *  presenza  di  sistemi  di  dosaggio  detergente  a  bordo
macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano  questi
sistemi); 
 
         * emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate  in  base
della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70  dB(A)  (sono  assegnati
punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche). 
 
Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei  punteggi
attribuiti  alle   caratteristiche   delle   macchine   e'   valutata
cumulativamente per  consentire  alle  pulizie  manuali  di  rimanere
competitive, specie nel caso in cui il cantiere si  adatti  anche  ad
essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del
punteggio attribuibile alle macchine dovra'  essere  inferiore  o  al
massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad
erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire (A
+ B +C+D+E) ≤ H). 
 
Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il  sub  criterio
a)  indicare  la  denominazione  o  la  ragione  sociale  del  o  dei
produttori ed il nome commerciale dei detergenti con  gli  imballaggi
primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con
un'etichetta  quale  Remade  in  Italy  o  Plastica  Seconda  Vita  o
equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art.  69  del  D.lgs.
50/2016) e la quota, su  base  semestrale,  di  detergenti  con  tali
caratteristiche che  verranno  usati  rispetto  al  quantitativo  dei
detergenti totale. Sub criterio b) indicare  la  denominazione  o  la
ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o  dei
prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca  l'assenza  di
fragranze. Sub criterio c) indicare la denominazione  sociale  del  o
dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le
schede tecniche o l'eventuale  immagine  del  prodotto  con  relativo
imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche
previste nel criterio. Sub  criterio  d)  indicare  la  denominazione
sociale del o dei produttori ed il nome commerciale  dei  prodotti  e
l'etichetta ambientale  posseduta.  Sub  criterio  e)  descrivere  le
tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative,  allegando
le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati  degli  studi
effettuati, da cui risulti la maggiore efficacia nell'ottenimento  di
un adeguato livello di qualita' microbiologica e, almeno, la  sintesi
dello studio di LCA comparativo  effettuato,  da  cui  si  evinca  il
plusvalore dal punto di vista ambientale. Sub  criterio  f)  indicare
denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale  del  o
dei prodotti e le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69
del D.lgs. n. 50/2016  possedute.  Sub  criterio  g)  dichiarare  gli
impegni assunti con le  informazioni  pertinenti.  A  tale  riguardo,
devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la
denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che
i tempi di utilizzo al mese di  ciascuna  macchina  nel  cantiere  di
destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro
quadro-tipo  ovvero  in   riferimento   alle   aree   omogenee   piu'
rappresentative)(8).  Nel  caso  di  impegno   ad   offrire   servizi
parzialmente manuali sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda
le macchine, le caratteristiche indicate nelle  schede  tecniche  che
devono essere allegate in offerta. 
---------- 
(8) La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di  stimare
il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il  quantitativo
di  prodotti  da  impiegare,  anche  in  funzione  di  una   corretta
quantificazione  dell'offerta  economica,  mette  a  disposizione  le
informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del  servizio  presso
edifici, e' necessario fornire, in particolare,  le  planimetrie  dei
locali per consentire il calcolo della superficie totale  delle  aree
con esigenze procedurali per l'igiene omogenee e indicare  il  numero
di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari  locali.
E' altresi' utile consentire un sopralluogo preliminarmente  per  far
verificare anche lo stato  degli  ambienti  ed  i  relativi  tipi  di
materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali nei
quali stipare le attrezzature ed i prodotti. 
 
Il direttore dell'esecuzione del contratto  verifica  la  rispondenza
degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed  attraverso  la
documentazione pertinente che l'aggiudicatario  fornisce  prontamente
per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche. 
 
      2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI  SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici  pari  a  X  nel  caso  di
impegno  a  rendere  il  servizio  attraverso   una   divisione,   un
dipartimento, un  ramo  d'azienda  o  un'impresa  in  possesso  della
licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia. 
 
Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a Y > X nel  caso  di
impegno  a  rendere  il  servizio  attraverso   una   divisione,   un
dipartimento, un  ramo  d'azienda  o  un'impresa  in  possesso  della
licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto  la
licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti. 
 
Se non  previsto  come  criterio  di  selezione  dei  candidati:  Sub
criterio C) Si assegnano punti tecnici pari a J = X/2 nel caso in cui
l'azienda sia in possesso  della  registrazione  EMAS,  sull'adesione
volontaria  delle  organizzazioni  a  un   sistema   comunitario   di
ecogestione ed audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009  per  le
attivita' di pulizia o sanificazione o della  certificazione  secondo
la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore  IAF
35). 
 
Verifica: Sub criterio A)  Allegare  la  licenza  d'uso  del  marchio
Ecolabel (UE) o,  come  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di
impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare  le
caratteristiche che identificano la contabilita' separata attuata (ad
esempio,  una  particolare  dicitura  nelle  fatture  d'acquisto  dei
prodotti). Indicare altresi' i requisiti opzionali  sottoscritti  per
l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti  dovranno  caratterizzare
anche il servizio reso e potranno essere  sottoposti  a  verifica  da
parte  del  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto.  In  sede  di
proposta  di  aggiudicazione  devono  essere  altresi'  forniti,   se
richiesti, i nominativi del  personale  che  eseguira'  il  servizio,
poiche'  entro   il   primo   mese   di   decorrenza   del   servizio
l'amministrazione aggiudicatrice potra' accertarsi, nei modi ritenuti
piu' appropriati, della formazione  che  il  personale  ha  ricevuto,
anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE). 
 
Sub criterio B) oltre a quanto previsto nel sub criterio A), allegare
il documento "Verification Form"  inviato  all'ISPRA  e  al  Comitato
Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la  licenza  e'  stata
ottenuta  in  diverso  Stato  Membro),  da  cui  evincere  i  criteri
opzionali sottoscritti  dal  richiedente  sulla  base  dei  quali  ha
raggiunto il punteggio minimo di 26 punti. 
 
Sub criterio C) indicare  il  numero  di  registrazione  EMAS  oppure
allegare la certificazione UNI  EN  ISO  14001  posseduta,  che  deve
essere in corso di validita'. 
 
      3. CRITERIO SOCIALE 
 
Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno
ad attuare  e  a  far  efficacemente  verificare  le  misure  per  il
benessere  organizzativo  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo:   la
concessione  di  un  tempo  adeguato  per  effettuare  le   attivita'
assegnate; la definizione e l'attuazione di un  piano  di  turnazione
che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e  del  lavoro;
la previsione di premi di produttivita', ecc. 
 
Punti tecnici sono  assegnati  in  base  alla  coerenza  complessiva,
all'accuratezza e alla significativita'  delle  misure  di  benessere
organizzativo  descritte  e  delle  relative  modalita'  di  verifica
proposte. 
 
Verifica: Descrizione delle misure per il benessere  organizzativo  e
delle relative modalita' di verifica.