Art. 2. Base ampelografia I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; e' tuttavia ammesso nella misura massima del 20% la presenza della varieta' Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; Rondinella 5-40%; possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che puo' essere presente per un massimo del 15%.