(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Base ampelografia 
 
    I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»  devono
essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vitigni  presenti  nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: 
      Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; e' tuttavia ammesso
nella misura massima del 20% la presenza della varieta' Corvinone  in
sostituzione di una pari percentuale di Corvina; 
      Rondinella 5-40%; 
      possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche
le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non  aromatici,  idonei
alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo  del
20% del totale, con un  limite  massimo  del  10%  per  ogni  singolo
vitigno utilizzato, ad  eccezione  della  Molinara  che  puo'  essere
presente per un massimo del 15%.