(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve atte  a  produrre  i  vini  delle
sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna»  sono  delimitate
come segue: 
      «Montebaldo» - La zona  di  produzione  comprende  i  territori
comunali di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano  sul
Garda e Rivoli Veronese ricadenti  all'interno  della  zona  definita
dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Bardolino»; 
      «La Rocca» -  La  zona  di  produzione  comprende  i  territori
comunali  di  Bardolino,  Castelnuovo  del  Garda,   Garda,   Lazise,
Peschiera del Garda e Torri del Benaco  ricadenti  all'interno  della
zona definita dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»; 
      «Sommacampagna» - La zona di produzione comprende  i  territori
comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul
Mincio,  ricadenti  all'interno  della  zona  definita  dall'art.  3,
lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bardolino».