(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione secondo i  metodi  tradizionali
devono essere effettuate nell'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni ricadenti nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera
a) dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bardolino».
Tuttavia,  e'  consentito  che  tali  operazioni   siano   effettuate
nell'ambito del territorio della Provincia di Verona a condizione che
i prodotti  derivino  dalle  uve  provenienti  dai  soli  vigneti  di
pertinenza aziendale. 
    2.  Per  i  vini  delle  sottozone  «Montebaldo»,   «La   Rocca»,
«Sommacampagna» la resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  deve
essere superiore al  70%.  Qualora  la  resa  superi  la  percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto
alla denominazione di origine, oltre detto limite, decade il  diritto
alla denominazione di origine per tutta la partita di vino. 
    3.  Per  i  vini  delle  sottozone  «Montebaldo»,   «La   Rocca»,
«Sommacampagna» e' ammessa la raccolta e  vinificazione  congiunta  o
disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione  di
origine. Il coacervo dei vini ottenuti  con  vinificazione  disgiunta
dovra' essere effettuato nella cantina del  vinificatore  e  comunque
prima  della  richiesta  della  certificazione  per  l'immissione  al
consumo. 
    4. Nella composizione della  partita  dei  vini  di  una  singola
sottozona, e' consentito il taglio fino ad un  massimo  del  15%  del
totale, con vini provenienti da un'altra sottozona. 
    5.  Per  i  vini  delle  sottozone  «Montebaldo»,   «La   Rocca»,
«Sommacampagna»  l'immissione  al  consumo  potra'  avvenire   dall'1
settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve. 
    6.  Per  i  vini  delle  sottozone   Montebaldo,   La   Rocca   e
Sommacampagna non e' ammessa la pratica di arricchimento.