(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1.  Il   nome   delle   sottozone   «Montebaldo»,   «La   Rocca»,
«Sommacampagna» deve sempre precedere senza  nessun  intercalare,  la
denominazione Bardolino e puo' figurare in  caratteri  di  dimensioni
superiori fino  al  doppio  di  quelli  usati  per  la  denominazione
«Bardolino». 
    2. Nella designazione del vino delle sottozone «Montebaldo»,  «La
Rocca»,  «Sommacampagna»  non  e'  ammesso  riportare   l'indicazione
«rosso». 
    3. Nella designazione dei vini delle sottozone «Montebaldo»,  «La
Rocca», «Sommacampagna» puo' essere utilizzata  la  menzione  «vigna»
secondo la normativa vigente.