Art. 7. Designazione e presentazione 1. Il nome delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» deve sempre precedere senza nessun intercalare, la denominazione Bardolino e puo' figurare in caratteri di dimensioni superiori fino al doppio di quelli usati per la denominazione «Bardolino». 2. Nella designazione del vino delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» non e' ammesso riportare l'indicazione «rosso». 3. Nella designazione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» secondo la normativa vigente.