Art. 8. Confezionamento 1. I vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.