(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1.   I   vini   delle   sottozone   «Montebaldo»,   «La   Rocca»,
«Sommacampagna» devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro aventi capacita' non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti  i
sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente con esclusione
del tappo a corona.