(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                          Nota metodologica 
 
Oggetto: Riparto Fondo art. 1, commi 775-776-777, legge n.  178/2020.
  Nota metodologica. 
 
    L'art. 1, commi da 775  a  777  della  legge  n.  178  del  2020,
incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit  strutturale
di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 104  del  2020,  di
100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo e'
ripartito  tra  i  Comuni  che  hanno  deliberato  la  procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui  all'art.  243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e  che  si  trovano  in
condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei  conti  o
in corso di approvazione. 
    Con decreto del Ministro  dell'interno  previo  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e  2022,  tra  i
comuni che  hanno  le  caratteristiche  socio-economiche  specificate
dalla norma. 
    Sono esclusi dall'applicazione del  presente  articolo  gli  enti
beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l'alimentazione
del fondo ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020. 
    Ai fini del riparto si tiene conto: 
      1) dell'importo pro capite della quota di  debito  oggetto  del
piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione  residente
al 1° gennaio 2020; 
      2) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; 
      3) della circostanza che gli enti con popolazione  superiore  a
200.000 abitanti «sono considerati come enti di 200.000 abitanti». 
 
                        Prospetto di calcolo 
 
1. Entrate correnti. 
    Le entrate  correnti  sono  state  desunte  dal  certificato  sul
rendiconto dell'anno 2019 presenti in BDAP. 
 
2. Quota di ripianare. 
    L'importo della quota residua da ripianare  e'  stata  comunicata
dagli stessi enti a seguito di richiesta del Ministero dell'interno e
verificata con la documentazione agli atti dell'Ufficio. 
 
3. Peso della quota da ripianare sulle entrate correnti (indicatore). 
    Come  richiesto  dalla  disposizione  e'  stato  quantificato  il
rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti. 
 
4. Valore  pro  capite  della  quota  da  ripianare  in   base   alla
  popolazione al 1° gennaio 2020 rilevata dall'Istat. 
    Quantificazione della quota da ripianare per abitante  (quota  da
ripianare diviso il numero degli abitanti). 
 
5. Valore pro capite della quota da ripianare con valore massimo. 
    Viene stabilito un valore  massimo  pro  capite  della  quota  da
ripianare pari a 500,00 euro per  abitante.  Pertanto  la  quota  pro
capite superiore a tale soglia viene riportata a euro 500,00. 
 
6. Pro capite da ripianare riproporzionato all'indicatore (punto 3). 
    Come richiesto dalla disposizione i  criteri  di  riparto  devono
tenere conto  dell'importo  pro  capite  della  quota  da  ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione  residente  al  1°  gennaio
2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti. 
    Pertanto, la quota pro capite quantificata al punto  5  e'  stata
riproporzionata al rapporto percentuale tra la quota da  ripianare  e
le entrate correnti (quota pro  capite  *  percentuale  di  cui  alla
colonna 3). Per gli enti con percentuale superiore a 100,  il  valore
pro capite riproporzionato e' stato corretto a 500,00, in  quanto  in
questi casi il rapporto superava il tetto massimo stabilito. 
 
7. Contributo teorico. 
    Il contributo teorico e' ottenuto, moltiplicando  la  popolazione
al 1° gennaio 2020 con la quota pro capite riproporzionata. 
 
8. Parametro per milione. 
    E' il rapporto tra il contributo teorico di cui al punto 7 ed  il
fondo annualmente disponibile. 
 
9. Contributo effettivo anno 2021 
    Viene determinato applicando il parametro per milione alla  quota
da ripianare di cui al punto 7. 
 
10. Contributo effettivo anno 2022. 
    Viene determinato applicando il parametro per milione alla  quota
da ripianare di cui al punto 7.