Allegato B Nota metodologica Oggetto: Riparto Fondo art. 1, commi 775-776-777, legge n. 178/2020. Nota metodologica. L'art. 1, commi da 775 a 777 della legge n. 178 del 2020, incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo e' ripartito tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei conti o in corso di approvazione. Con decreto del Ministro dell'interno previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020. Ai fini del riparto si tiene conto: 1) dell'importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020; 2) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; 3) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti «sono considerati come enti di 200.000 abitanti». Prospetto di calcolo 1. Entrate correnti. Le entrate correnti sono state desunte dal certificato sul rendiconto dell'anno 2019 presenti in BDAP. 2. Quota di ripianare. L'importo della quota residua da ripianare e' stata comunicata dagli stessi enti a seguito di richiesta del Ministero dell'interno e verificata con la documentazione agli atti dell'Ufficio. 3. Peso della quota da ripianare sulle entrate correnti (indicatore). Come richiesto dalla disposizione e' stato quantificato il rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti. 4. Valore pro capite della quota da ripianare in base alla popolazione al 1° gennaio 2020 rilevata dall'Istat. Quantificazione della quota da ripianare per abitante (quota da ripianare diviso il numero degli abitanti). 5. Valore pro capite della quota da ripianare con valore massimo. Viene stabilito un valore massimo pro capite della quota da ripianare pari a 500,00 euro per abitante. Pertanto la quota pro capite superiore a tale soglia viene riportata a euro 500,00. 6. Pro capite da ripianare riproporzionato all'indicatore (punto 3). Come richiesto dalla disposizione i criteri di riparto devono tenere conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti. Pertanto, la quota pro capite quantificata al punto 5 e' stata riproporzionata al rapporto percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti (quota pro capite * percentuale di cui alla colonna 3). Per gli enti con percentuale superiore a 100, il valore pro capite riproporzionato e' stato corretto a 500,00, in quanto in questi casi il rapporto superava il tetto massimo stabilito. 7. Contributo teorico. Il contributo teorico e' ottenuto, moltiplicando la popolazione al 1° gennaio 2020 con la quota pro capite riproporzionata. 8. Parametro per milione. E' il rapporto tra il contributo teorico di cui al punto 7 ed il fondo annualmente disponibile. 9. Contributo effettivo anno 2021 Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7. 10. Contributo effettivo anno 2022. Viene determinato applicando il parametro per milione alla quota da ripianare di cui al punto 7.