(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1.    Nell'etichettatura,    l'indicazione    della     sottozona
«Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e  deve
essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati  per
designare la denominazione di origine  «Barbera  d'Alba»,  anche  con
colore o carattere diverso. 
    2.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui  all'art.
1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste
dalla vigente normativa nazionale. 
    3. La menzione «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o  nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione  uguale
o inferiore al 50%  del  carattere  usato  per  la  denominazione  di
origine. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera  d'Alba»  accompagnata  dalla  sottozona
«Castellinaldo»,  e'  obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   di
produzione delle uve.