Art. 7. Designazione e presentazione 1. Nell'etichettatura, l'indicazione della sottozona «Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e deve essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine «Barbera d'Alba», anche con colore o carattere diverso. 2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale. 3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» accompagnata dalla sottozona «Castellinaldo», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.