(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
MODALITA' E REQUISITI PER L'ACCESSO AI TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA
  MAMMARIO ORMONORESPONSIVO IN STADIO PRECOCE 
 
1. Introduzione 
 
    Il tumore al seno rappresenta un importante  problema  di  salute
pubblica nel mondo. In Europa l'incidenza stimata  nella  popolazione
femminile  e'  pari  a  143/100.000  casi,  con  una  mortalita'   di
34,1/100.000 (European  cancer  information  system,  2020);  i  dati
italiani si attestano rispettivamente su valori  di  151,1/100.000  e
30,9/100.000.  Nel  nostro  Paese   il   carcinoma   della   mammella
rappresenta il tumore piu'  frequentemente  diagnosticato:  nel  2020
sono stati stimati 54.976 casi nella popolazione femminile, il  30,3%
di tutte le forme tumorali. (AIOM/AIRTUM «I numeri del cancro 2020»). 
    Circa l'80% delle pazienti con tumore al seno, se correttamente e
precocemente trattato, ha una sopravvivenza oltre i dieci anni  dalla
prima diagnosi. 
    La gestione del carcinoma della mammella in fase precoce si  basa
principalmente  sul  trattamento  locoregionale  attraverso  la  sola
chirurgia o in combinazione con la radioterapia cui segue la  terapia
adiuvante nella grande maggioranza di casi. Nel  70%  dei  tumori  e'
presente  una  iper-espressione  dei  recettori  ormonali  che   pone
l'indicazione  a  una  esclusiva  terapia  ormonale  in  aggiunta  ai
trattamenti suddetti; in alcuni casi, ad esempio  nei  tumori  triple
negative  o  HER2  positivi  o  quando  il  rischio  di  recidiva  e'
sufficientemente alto, vi e' indicazione ad aggiungere un trattamento
chemioterapico e/o con farmaci a bersaglio molecolare. 
    Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi test in grado  di
valutare l'espressione di  geni  coinvolti  nella  regolazione  della
replicazione cellulare delle cellule tumorali e  nella  genesi  delle
metastasi, che permettono di individuare profili  genomici  specifici
per «categorie di rischio» di recidiva. 
    Tali strumenti hanno la capacita' di identificare  pazienti  alle
quali non e' possibile  assicurare  un  significativo  beneficio  con
l'utilizzo della chemioterapia  adiuvante,  e  quindi  supportano  il
clinico e la paziente nell'obiettivo di  evitare  l'esposizione  agli
effetti tossici dei chemioterapici durante  e  dopo  il  trattamento,
riducendo i  relativi  costi  sociali  e  gestionali.  Si  stima  che
l'utilizzo di questi test come supporto alla  scelta  terapeutica  in
casi selezionati potrebbe comportare una riduzione dal 50 al 75%  del
ricorso alla chemioterapia adiuvante. 
    I test genomici,  pertanto,  rappresentano  un  valido  ulteriore
strumento decisionale a disposizione dei clinici che  hanno  in  cura
pazienti con carcinoma invasivo della mammella in stadio precoce  per
le quali non e' chiara l'utilita' di una  chemioterapia  in  aggiunta
alla endocrino terapia. 
    In questi casi i test genomici integrano  l'informazione  fornita
dagli altri indicatori clinici-patologici, strumentali e  molecolari,
e insieme alla valutazione dei benefici attesi, delle comorbidita'  e
della  preferenza  delle  pazienti,   indirizzano   verso   l'opzione
terapeutica  migliore  nello  specifico   caso   concreto   (medicina
personalizzata). 
2. Indicazione, prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei
  test genomici nell'ambito del percorso  di  cura  con  garanzia  di
  presa in carico multidisciplinare e di appropriatezza d'uso 
  Indicazione 
    I test  genomici  sono  indicati  nei  casi  incerti  quando   e'
necessaria l'ulteriore definizione  della  effettiva  utilita'  della
chemioterapia   adiuvante   post   operatoria,   in   aggiunta   alla
ormonoterapia, per le pazienti affette da carcinoma mammario in  fase
iniziale (stadio I-IIIA) con recettori ormonali positivi (ER+) e  con
recettori  del  fattore  di  crescita  epidermico  umano  2  negativi
(HER2-), identificate dopo stratificazione clinica, istopatologica  e
strumentale radiologica. 
    I test genomici non sono indicati nei casi  in  cui  la  paziente
correttamente informata  abbia  negato  il  consenso  alla  eventuale
chemioterapia adiuvante ne' quando, a giudizio clinico dell'oncologo,
le caratteristiche e le condizioni cliniche della  paziente  facciano
escludere la possibilita' della chemioterapia. 
    I test genomici non sono altresi' indicati per  pazienti,  sempre
con  carcinoma  in  fase  iniziale   ER+   HER-   identificate   dopo
stratificazione clinico-patologica (tabella seguente)  come  a  basso
rischio di ricorrenza, e percio' candidate alla  ormonoterapia  senza
chemioterapia  adiuvante  post  operatoria,  o  ad  alto  rischio  di
ricorrenza, e percio' candidate  alla  associazione  ormonoterapia  +
chemioterapia adiuvante post operatoria. 
    

  =================================================================
  |         BASSO RISCHIO         |         ALTO RISCHIO          |
  +===============================+===============================+
  |                               |    Almeno 4 delle seguenti    |
  | Le seguenti 5 caratteristiche |        caratteristiche        |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |G1                             |G3                             |
  |T1 (a-b)*                      |T3 T4                          |
  |Ki 67 <20%                     |Ki 67>30%                      |
  |ER>80%                         |ER<30%                         |
  |N Negativo                     |N Positivo (>3 linfonodi       |
  |                               |non indicazione al test)       |
  +-------------------------------+-------------------------------+
  |*In caso di T1a non e' indicato|                               |
  |l'accesso al test in presenza  |                               |
  |di almeno altri 2 parametri    |                               |
  |favorevoli                     |                               |
  +-------------------------------+-------------------------------+

    
  Prescrizione 
    La  prescrizione  dei  test  genomici  deve   essere   effettuata
dall'equipe multidisciplinare dei centri di senologia  che  hanno  in
carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione  e  il  follow  up
della  eventuale  chemioterapia   adiuvante,   tenuto   conto   delle
preferenze espresse dalla paziente, opportunamente informata. 
    Nel rispetto del  principio  costituzionale  di  eguaglianza,  la
prestazione  viene  assicurata,  laddove  sussistano  i   presupposti
clinici, indipendentemente dall'appartenenza di genere. 
    Le regioni e le province autonome individuano nei rispettivi atti
deliberativi i centri di senologia  che  eseguiranno  la  valutazione
multidisciplinare  e  l'eventuale  richiesta  del  test  adottando  i
criteri stabiliti di accesso alla prestazione. 
    Il  centro  preposto  alla  prescrizione   deve   compilare   una
scheda/richiesta  informatizzata  che   riporti   i   parametri   che
consentono di individuare il livello di rischio  della  paziente,  il
successivo risultato del test e il percorso  terapeutico  intrapreso.
Tale scheda dovra' inoltre essere aggiornata con i dati del follow-up
annuale. 
    Nell'adempimento  delle  funzioni  di  competenza,  i  centri  di
senologia sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  europee  e
nazionali in materia di protezione dei dati relativi  alla  salute  e
dei dati genetici, quali dati personali appartenenti  alle  categorie
particolari di  cui  all'art.  9  del  regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
    E' altresi' assicurato il rispetto delle prescrizioni relative al
trattamento dei dati genetici contenute nel provvedimento n. 146  del
2019, adottato dal Garante per la protezione dei dati  personali,  ai
sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto  2018,
n.  101,  anche  relativamente  alle  informazioni  da  fornire  agli
interessati,  all'acquisizione  del  consenso   e   alla   consulenza
genetica. 
  Esecuzione 
    Il test genomico e' erogabile una sola volta (salvo insorgenza di
problematiche  tecniche  nella  corretta  esecuzione  del  test   non
prevedibili ed eccezionali, nonche' in caso di nuovo tumore primitivo
in  sede  analoga  le  cui  caratteristiche   biologiche   potrebbero
nuovamente  dover  richiedere  il   test)   per   ciascuna   paziente
correttamente indicata, anche se non residente in regione e provincia
autonoma. Il test richiesto  e'  eseguito  sul  campione  di  tessuto
tumorale ottenuto da resezione chirurgica,  il  piu'  rappresentativo
della lesione e adeguatamente  fissato  in  formalina  e  incluso  in
paraffina. 
    Al fine di tracciabilita', e adottando tecniche  di  cifratura  e
pseudonimizzazione o altre soluzioni che  consentano  il  trattamento
dei dati di cui trattasi nel  rispetto  delle  disposizioni  e  delle
prescrizioni in materia di protezione dei dati relativi alla salute e
dei dati genetici, l'Unita' operativa di  anatomia  patologica  nella
quale risiede il materiale su cui sara' eseguito il test utilizza  la
dicitura univoca «Test genomici per patologia mammaria neoplastica in
stadio  precoce  istologicamente  diagnosticata»,  sia  che   proceda
direttamente  alla  esecuzione,  sia  che  invii  il  materiale   per
esecuzione in altra sede. 
    Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei  test  le
regioni  e  le  province  autonome  devono  utilizzare   criteri   di
valutazione basati su  evidenze  scientifiche  aggiornate,  di  buona
qualita' e stimate secondo il metodo Grade. 
  Utilizzo 
    L'interpretazione dei risultati del test  genomico  e'  garantita
dall'equipe multidisciplinare del  Centro  di  senologia  che  ha  in
carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione  e  il  follow  up
della eventuale chemioterapia adiuvante. 
    Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e  dei  campioni
biologici sono  adottate,  in  ogni  caso,  le  cautele  dettate  nel
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146
del 2019. 
  Monitoraggio 
    La rendicontazione sia ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del
fondo di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, sia ai fini della  verifica  di  appropriatezza  e  degli  esiti
clinici ottenuti con l'impiego  dei  test  genomici  in  aggiunta  ai
parametri clinico-patologici, e' assicurata, secondo  le  indicazioni
organizzative di ciascuna regione e provincia  autonoma,  da  ciascun
Centro  di  senologia  individuato  che,  in  attesa   dell'eventuale
aggiornamento del  nomenclatore  tariffario  nazionale,  utilizza  la
seguente denominazione: 
      test genomici per  patologia  mammaria  neoplastica  in  stadio
precoce istologicamente diagnosticata. 
    Per le pazienti afferenti a centri di  cura  posti  al  di  fuori
della regione o della provincia autonoma di residenza la  prestazione
e'  a  carico  della  regione/provincia  autonoma  di   appartenenza,
mediante  compensazione  economica  tra   regione/P.A.   erogante   e
regione/P.A. di residenza, che avviene tramite fatturazione  diretta.
A  tal  fine  l'ASL  di  residenza  rilascia  alla  paziente   previa
autorizzazione in tal senso. 
    Le  regioni  e  province  autonome  provvedono   a   rendicontare
l'utilizzo del fondo nell'ambito e  con  le  modalita'  degli  usuali
rendiconti e con cadenza annuale; inoltre,  comunicano  al  Ministero
una relazione dettagliata riguardo all'uso  appropriato,  agli  esiti
clinici e alle variazioni di utilizzo delle risorse (quali il  numero
di cicli di chemioterapia e di accessi  in  regime  di  ricovero  e/o
ambulatoriale) ottenuti con l'impiego dei test genomici  in  aggiunta
ai parametri clinico-patologici. Per  tale  relazione  le  regioni  e
provincie autonome  si  avvalgono  dei  dati  comunicati  dai  centri
oncologici  individuati  riguardo  alla  evoluzione  dei  trattamenti
postoperatori, nonche' di analisi secondarie dei dati  amministrativi
sanitari, in forma aggregata e anonima.