(Allegato A Barbera D'Alba Castellinaldo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Barbera d'Alba» designato  con  la  sottozona  «Castellinaldo»  sono
quelle previste dal disciplinare del «Barbera d'Alba». 
    2. La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  di  vino
«Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» e' di 9,5 t, pari  a  66,5
ettolitri  per  ettaro,   in   coltura   specializzata   con   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 Vol. 
    2. Le uve destinate alla produzione  del  vino  «Barbera  d'Alba»
sottozona "Castellinaldo"  che  intendono  fregiarsi  della  menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale
di 12% vol. 
    Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il  vigneto,
da cui provengono le uve dovra' avere una eta' di impianto di  almeno
sette anni, se di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa
per ettaro ridotta come di seguito indicato: 
      al terzo anno: 5,4 t/ha ed  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12% vol.; 
      al quarto anno: 6,3 t/ha ed un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12% vol.; 
      al quinto anno: 7,2 t/ha ed un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12% vol.; 
      al sesto anno: 8,1 t/ha ed  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12% vol.; 
      dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12 % vol.