Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» sono
quelle previste dal disciplinare del «Barbera d'Alba».
2. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino
«Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» e' di 9,5 t, pari a 66,5
ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 Vol.
2. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba»
sottozona "Castellinaldo" che intendono fregiarsi della menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 12% vol.
Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto,
da cui provengono le uve dovra' avere una eta' di impianto di almeno
sette anni, se di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa
per ettaro ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno: 5,4 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al quarto anno: 6,3 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al quinto anno: 7,2 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
al sesto anno: 8,1 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12% vol.;
dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12 % vol.