(Allegato A Barbera D'Alba Castellinaldo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino  a
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»  designato  con
la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all'interno del
territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore al 70%. 
    Qualora tale resa superi la  percentuale  sopraindicata,  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto. 
    3. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Barbera
d'Alba»  designato  con  la  sottozona  «Castellinaldo»  deve  essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quattordici mesi di cui
almeno sei in legno e tre in bottiglia, calcolati a decorrere dal  1°
di novembre dell'anno di raccolta delle uve. 
    4. Per il vino a denominazione di  origine  controllata  «Barbera
d'Alba» designato con la sottozona  «Castellinaldo»  l'immissione  al
consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° gennaio  del  secondo
anno successivo alla vendemmia.