Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all'interno del territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quattordici mesi di cui almeno sei in legno e tre in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve. 4. Per il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.