Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nell'etichettatura, l'indicazione della sottozona
«Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e deve
essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per
designare la denominazione di origine «Barbera d'Alba», anche con
colore o carattere diverso.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui all'art.
1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste
dalla vigente normativa nazionale.
3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale
o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di
origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera d'Alba» accompagnata dalla sottozona
«Castellinaldo», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.