Allegato II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)
2.1 Generalita'
1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro
predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve
contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di
incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono
essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze
speciali.
2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di
addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare
le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato
alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle
turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di
ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e
protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei
lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione
dell'emergenza.
2.2 Contenuti del piano di emergenza
1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare
nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento
alle vie di esodo;
b) le modalita' di rivelazione e di diffusione dell'allarme
incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano
nonche' all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle
emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo
soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
2. Il piano di emergenza deve essere e' basato su chiare istruzioni
scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere
specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio,
quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto,
addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari
responsabilita' in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il
personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di
lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di
incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per
informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza
durante l'intervento.
3. Il piano deve includere anche una o piu' planimetrie nelle quali
sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare
riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed
alle compartimentazioni antincendio;
b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle
attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche,
del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
4. Per piu' luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma
facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere
coordinati.
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole
tecniche o per adottare piu' efficaci misure di gestione
dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potra' essere
predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
6. E' necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere
utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente
realizzati per tale scopo.
3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio
1. Il datore di lavoro deve individuare le necessita' particolari
delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella
progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio,
nonche' nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di
lavoro.
2. Occorre, altresi', considerare le altre persone con esigenze
speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad
esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le
persone con disabilita' temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali,
indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacita'
sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalita' di diffusione
dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte
luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad
esempio con sistema EVAC).
Nota: Utile riferimento e' la norma UNI EN 17210 - Accessibilita' e
fruibilita' dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali
4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10
lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu' di
50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi
caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro puo'
predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza,
costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da
indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai
punti 2.2, numeri 1 e 2.