(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA. 
 
                                                (Articolo 2, comma 1) 
 
  2.1 Generalita' 
  1. In tutti i luoghi  di  lavoro  dove  ricorra  l'obbligo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il  datore  di  lavoro
predispone e  tiene  aggiornato  un  piano  di  emergenza,  che  deve
contenere: 
    a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in  caso  di
incendio; 
    b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che  devono
essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; 
    c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
    d) le specifiche misure per assistere  le  persone  con  esigenze
speciali. 
  2. Il piano di emergenza deve identificare un  adeguato  numero  di
addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare
le procedure previste. Il numero complessivo di  personale  designato
alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione  alle
turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. 
  3. Il piano di emergenza deve essere  aggiornato  in  occasione  di
ogni  modifica  che  possa  alterare  le  misure  di  prevenzione   e
protezione;  l'aggiornamento  deve   prevedere   l'informazione   dei
lavoratori  ed  il  coinvolgimento  degli   addetti   alla   gestione
dell'emergenza. 
 
  2.2 Contenuti del piano di emergenza 
  1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e  da  riportare
nel piano di emergenza sono: 
    a) le caratteristiche dei  luoghi,  con  particolare  riferimento
alle vie di esodo; 
    b) le modalita'  di  rivelazione  e  di  diffusione  dell'allarme
incendio; 
    c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
    d) i lavoratori esposti a rischi particolari; 
    e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del  piano
nonche' all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle
emergenze,  dell'evacuazione,  della  lotta  antincendio,  del  primo
soccorso); 
    f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
  2. Il piano di emergenza deve essere e' basato su chiare istruzioni
scritte e deve includere: 
    a) i compiti del personale di  servizio  incaricato  di  svolgere
specifiche  mansioni  con  riferimento  alla  sicurezza  antincendio,
quali, a titolo  di  esempio:  telefonisti,  custodi,  capi  reparto,
addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; 
    b)  i  compiti  del  personale  cui  sono  affidate   particolari
responsabilita' in caso di incendio; 
    c)  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  che  tutto   il
personale sia informato sulle procedure da attuare; 
    d) le specifiche  misure  da  porre  in  atto  nei  confronti  di
lavoratori esposti a rischi particolari; 
    e) le specifiche  misure  per  le  aree  ad  elevato  rischio  di
incendio; 
    f) le procedure  per  la  chiamata  dei  vigili  del  fuoco,  per
informarli al loro arrivo e  per  fornire  la  necessaria  assistenza
durante l'intervento. 
  3. Il piano deve includere anche una o piu' planimetrie nelle quali
sono riportati almeno: 
    a) le caratteristiche distributive  del  luogo,  con  particolare
riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo  ed
alle compartimentazioni antincendio; 
    b) l'ubicazione  dei  sistemi  di  sicurezza  antincendio,  delle
attrezzature e degli impianti di estinzione; 
    c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 
    d)  l'ubicazione  dell'interruttore  generale  dell'alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni  idriche,
del gas e di altri fluidi tecnici combustibili; 
    e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico; 
    f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso; 
    g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. 
  4. Per piu' luoghi di lavoro  ubicati  nello  stesso  edificio,  ma
facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza  devono  essere
coordinati. 
  5. In attuazione delle previsioni  di  specifiche  norme  e  regole
tecniche  o  per  adottare   piu'   efficaci   misure   di   gestione
dell'emergenza in esito alla valutazione dei  rischi,  potra'  essere
predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze. 
  6. E' necessario evidenziare che gli ascensori  non  devono  essere
utilizzati  per  l'esodo,  salvo  che   siano   stati   appositamente
realizzati per tale scopo. 
 
  3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio 
  1. Il datore di lavoro deve individuare le  necessita'  particolari
delle  persone  con  esigenze  speciali  e  ne  tiene   conto   nella
progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza  antincendio,
nonche' nella redazione delle procedure di evacuazione dal  luogo  di
lavoro. 
  2. Occorre, altresi', considerare le  altre  persone  con  esigenze
speciali che possono avere accesso nel  luogo  di  lavoro,  quali  ad
esempio le persone anziane, le  donne  in  stato  di  gravidanza,  le
persone con disabilita' temporanee ed i bambini. 
  3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro  deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali,
indicando misure di  supporto  alle  persone  con  ridotte  capacita'
sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalita'  di  diffusione
dell'allarme,  attraverso  dispositivi  sensoriali   (luci,   scritte
luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi  da  altoparlanti  (ad
esempio con sistema EVAC). 
  Nota: Utile riferimento e' la norma UNI EN 17210 - Accessibilita' e
fruibilita' dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali 
 
  4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza 
  1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10
lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di  piu'  di
50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attivita' soggette ai
controlli   di   prevenzione   incendi   e   in   edifici   complessi
caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro  puo'
predisporre  misure  semplificate  per  la  gestione  dell'emergenza,
costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3)  e  da
indicazioni schematiche contenenti tutti gli  elementi  previsti  dai
punti 2.2, numeri 1 e 2.