ALLEGATO B CRITERI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE L'Investimento 2.2 ("Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance") del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica (TA) di durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralita' di soggetti (c.d. "procedure complesse"), al fine di favorire l'implementazione delle attivita' di semplificazione. Il PNRR prevede che i pool operino «con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che provvederanno, anche sentita l'ANCI e l'UPI, ad allocarne le attivita' presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»(1). L'azione della TA e' volta allo svolgimento dei seguenti compiti: • supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse • supporto al recupero dell'arretrato • assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti • supporto alle attivita' di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure(2). L'intervento mira quindi ad accrescere la capacita' amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. Il presente documento individua i criteri e le modalita' di funzionamento dello strumento di TA. Esso in particolare definisce, in modo condiviso tra Governo, Regioni ed Enti locali, l'oggetto dell'intervento (punto 1), il percorso da seguire per l'attivazione della TA (punto 2), le relative modalita' di gestione (punto 3) e le modalita' di verifica dei risultati (punto 4). ---------- (1) Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", pp. 47-48. (2) Ivi, pp. 48-49. 1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA TECNICA 1.1 PERIMETRO DELL'INTERVENTO La TA e' finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. L'intervento di TA riguardera' pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77(3) (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una lista di procedure collegate all'attuazione delle misure di semplificazione previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operativita' dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potra' stabilire, sulla base delle criticita' e dei colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realta' locale. 1.2 CRITERI DI ALLOCAZIONE Nel rispetto di quanto previsto dal decreto Governance, il 40% delle risorse e' destinato alle Regioni del Mezzogiorno(4). All'interno di ciascun gruppo (Mezzogiorno e Centro-Nord) il riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome (a loro volta responsabili, in base a quanto previsto dal PNRR, della messa a disposizione delle singole amministrazioni dei professionisti ed esperti) e' realizzato tenendo conto, da un lato, della dimensione (in termini demografici) del territorio di riferimento e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare alcuni servizi minimi e di realizzare economie di scala. Di conseguenza, esso e' basato in parte (30% delle risorse complessive) su una quota fissa e in parte (70% delle risorse complessive) su una quota variabile, calcolata sui dati di popolazione (cfr. Allegato A al presente decreto). Considerata la differenziazione nel riparto delle competenze (che, a parita' di procedure, possono essere esercitate da Regioni, Province, Citta' metropolitane, ecc.), l'individuazione della quota di professionisti ed esperti da mettere a disposizione dei diversi livelli di governo nei singoli territori regionali e' affidato ad appositi Piani territoriali, che ne stabiliscono l'entita' in coerenza con la titolarita' e il grado di coinvolgimento di ciascuna tipologia di amministrazione nelle procedure complesse individuate come critiche (cfr. punto 2). ---------- (3) Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (4) In base al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, infatti in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR e' necessario assicurare che «almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente [...] sia destinato alle regioni del Mezzogiorno» (all'articolo 2, coma 6-bis). 2. ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA 2.1 DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Ai fini dell'accesso alle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, sentite ANCI e UPI, il fabbisogno territoriale, indicando, nell'ambito delle risorse assegnate, il mix di figure professionali da reclutare a valere sulla TA in base alle criticita' rilevate sul territorio. Il mix di figure professionali e' comunicato entro il 30 ottobre al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in formato digitale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), secondo lo schema riportato nell'Allegato C al presente decreto. Sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento, in possesso di comprovata esperienza professionale nelle attivita' tecnico-amministrative connesse alla predisposizione di istanze verso la pubblica amministrazione (progettazione e predisposizione di pratiche) o in attivita' istruttoria di atti e provvedimenti svolta presso pubbliche amministrazioni, nonche' professionisti ed esperti con competenze, anche di carattere trasversale (economiche, giuridiche, amministrative, ecc.), comunque necessarie per la gestione delle procedure oggetto di intervento. In caso di mancata presentazione dei fabbisogni entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 2.2 I PIANI TERRITORIALI: CONTENUTI Ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP, ciascuna Regione e Provincia autonoma definisce, sentite ANCI e UPI, un "Piano territoriale" che individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita' di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi. Sugli obiettivi di semplificazione sono sentite anche le associazioni di rappresentanza del mondo economico e sociale. In vista della stesura del Piano, ciascuna Regione e Provincia autonoma realizza, in collaborazione con gli enti del territorio e sulla base di modalita' condivise, una ricognizione delle criticita' (in termini di procedure) e dei "colli di bottiglia" (ossia i punti dei flussi procedurali in cui le pratiche si rallentano o si bloccano) piu' rilevanti nello specifico territorio. I Piani indicano, in particolare (cfr. Allegato D al presente decreto): • le criticita' da affrontare nello specifico contesto territoriale; • gli obiettivi di semplificazione da raggiungere (procedure oggetto di supporto); • le risorse (professionisti e esperti indicati in sede di definizione preliminare dei fabbisogni ed eventuali aggiustamenti stabiliti alla luce della ricognizione delle criticita' e dei colli di bottiglia; distribuzione dei professionisti e esperti tra livelli di governo) • le modalita' di attuazione (modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' dei professionisti ed esperti e relative funzioni); • i tempi (con indicazione delle principali milestone nazionali) e i risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell'arretrato 2.3 I PIANI TERRITORIALI: ITER DI DEFINIZIONE E APPROVAZIONE I Piani territoriali sono inviati in formato digitale entro il 5 novembre 2021 al DFP (protocollo_dfp@mailbox.governo.it). Il DFP valuta l'ammissibilita' tecnica dei Piani tenuto conto: • della rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nel presente documento (nonche' allo schema di cui all'Allegato D al presente decreto); • della coerenza tra analisi della situazione attuale, risorse (profili professionali e relativa distribuzione) e risultati attesi; • dell'idoneita' dei risultati attesi a contribuire al conseguimento di obiettivi complessivi di accelerazione delle pratiche coerenti con il PNRR. Ai fini dell'approvazione, il DFP puo' richiedere modifiche o integrazioni dei Piani. In ogni caso, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei Piani, il DFP approva l'elenco dei Piani ammessi al finanziamento e comunica gli esiti a Regioni e Province autonome. Ogni Piano sara' dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3(5). Entro la medesima data di presentazione dei Piani, le Regioni possono chiedere al DFP supporto in relazione a una o piu' fasi attuative del progetto, inclusa quella del reclutamento dei professionisti ed esperti (cfr. punto 2.4). In ogni modo, in caso di mancata presentazione o mancata approvazione del Piano territoriale entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. ---------- (5) Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. 2.4 RECLUTAMENTO DEI PROFESSIONISTI ED ESPERTI Cosi' come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("decreto Reclutamento"), per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai professionisti ed esperti, Regioni e Province autonome si avvalgono del Portale del reclutamento del DFP. Rispetto alla procedura di reclutamento sono previste due opzioni: 1) per le Regioni e Province autonome che intendano provvedere autonomamente alla realizzazione delle procedure selettive, il DFP fornisce entro 10 giorni dalla presentazione dei fabbisogni, ricorrendo al summenzionato portale, anche tenendo conto delle liste gia' in possesso delle Regioni e delle Province autonome, un elenco di professionisti ed esperti coerente con i profili individuati in sede di definizione dei fabbisogni (cfr. punto 2.1), da utilizzare per lo svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi; 2) per le Regioni e Province autonome che non intendano provvedere autonomamente, previa richiesta, sara' il DFP stesso a provvedere, secondo modalita' in linea con la normativa vigente, fermo restando il conferimento degli incarichi da parte della Regione o Provincia autonoma interessata. I contratti di collaborazione sono stipulati per un periodo di dodici mesi, rinnovabili sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale. In ogni caso, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto Reclutamento, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA 3.1 MODELLI ORGANIZZATIVI Gli assetti organizzativi per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' dei professionisti ed esperti sono definiti a livello regionale, sulla base delle esigenze e delle articolazioni istituzionali di ciascun territorio. Tali assetti devono in ogni caso garantire adeguate economie di scala, prevedendo in particolare, laddove le amministrazioni destinatarie degli interventi siano i Comuni, task force multidisciplinari al servizio di piu' amministrazioni. A tal fine, i Piani territoriali individuano appositi raggruppamenti di amministrazioni locali, basati su aggregazioni gia' esistenti (province, citta' metropolitane, unioni di comuni, gestioni associate, ecc.) o su aggregazioni temporanee costituite ad hoc. 3.2 GOVERNANCE COMPLESSIVA Ciascun Piano territoriale definisce il sistema di governance e di responsabilita' nella gestione delle risorse, prevedendo in particolare la costituzione di una Cabina di regia regionale incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attivita' dei professionisti ed esperti. Le Cabine regionali sono costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma, ANCI e UPI e possono, in base a valutazioni operate a livello regionale, anche coincidere con organi o strutture gia' costituite e operative sul territorio (quali, ad esempio, il Consiglio delle autonomie locali). Nell'ambito delle risorse assegnate in sede di riparto, ciascuna Cabina regionale puo' essere supportata da una segreteria tecnica composta da un numero di professionisti ed esperti equivalente al 50% della quota fissa (cfr. punto 1.2). Presso il DFP e' inoltre istituito un Tavolo di coordinamento, composto da rappresentanti del DFP, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI e incaricato: • della formulazione di pareri sui Piani territoriali ai fini dell'approvazione da parte del DFP • della raccolta degli input provenienti dai pool territoriali e relativi a colli di bottiglia che richiedono interventi normativi organizzativi o la necessita' dell'esercizio di poteri sostitutivi da segnalare alla cabina di regia del PNRR • della verifica del raggiungimento dei target regionali. 3.3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica si provvedera' a definire le modalita' di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalita' di dettaglio di rendicontazione nonche' le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalita' e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione. Va in ogni caso rilevato che il rispetto dei target nazionali/regionali di riduzione dei tempi e degli arretrati e' precondizione per l'effettiva erogazione dei finanziamenti. 4. VERIFICA DEI RISULTATI 4.1 RENDICONTAZIONE Per l'Investimento 2.2, il PNRR ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 «il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica». Ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, Regioni e Province autonome provvedono alla rendicontazione al DFP della documentazione probatoria attestante l'effettiva conclusione delle procedure di assunzione delle risorse entro i tempi previsti, anche attraverso i sistemi informativi in uso. Successivamente, Regioni e Province autonome provvederanno ad effettuare la rendicontazione al DFP, con cadenza bimestrale, dei dati e della documentazione attestante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di rilevanza nazionale connessi ai Piani territoriali. 4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Nella gestione della TA un ruolo essenziale e' rivestito dalla verifica dei risultati. L'effettivo accesso alle risorse dell'Investimento I2.2, cosi' come per tutti gli interventi a valere sul Next Generation EU (NGEU) fund, e' infatti strettamente connesso al raggiungimento dei target previsti dal PNRR a livello europeo cosi' come integrati dagli obiettivi di rilevanza nazionale; di conseguenza, le risorse potranno essere erogate (e quindi i contratti degli esperti potranno essere rinnovati) solo previa verifica del raggiungimento dei risultati programmati. L'attivita' di verifica dei Piani si basa in particolare: • sul monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita' • sulla valutazione periodica risultati, in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento, i Piani programmano delle "milestone regionali", funzionali a garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale. Sono stabilite, in particolare, le seguenti milestone comuni: • MC1. Conferimento incarichi a professionisti ed esperti, tali da assicurare, pro quota, il raggiungimento del target europeo, a risorse invariate: dicembre 2021 (milestone collegata al target di rilevanza europea M1C1-54); • MC2. Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021): giugno 2022 (milestone di rilevanza nazionale). Ciascun Piano potra' integrare le milestone comuni con milestone specifiche relative, ad esempio, alla costituzione delle aggregazioni territoriali, all'avvio al supporto a specifiche aree o procedure, ecc. Ai fini della valutazione, i Piani esprimono i risultati in termini di riduzione dell'arretrato (inteso come numero di procedure in corso i cui termini siano scaduti) e di riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti. In ogni caso, entro giugno 2022, con il supporto dei professionisti e degli esperti, le amministrazioni misurano i tempi effettivi delle procedure concluse nel secondo semestre 2021; tali valori rappresenteranno il punto di riferimento rispetto al quale saranno valutati i risultati raggiunti grazie all'intervento della TA (c.d. baseline). Ai fini di garantire la necessaria omogeneita', la misurazione e' realizzata sulla base dei criteri e dei metodi riportati nell'Appendice 2(6). Con cadenza semestrale le Regioni e Province autonome presentano al DFP un "Rapporto di monitoraggio e valutazione", indicando: • il numero di procedure che hanno beneficiato assistenza tecnica, per ciascuna tipologia • le attivita' svolte, gli eventuali problemi incontrati e le soluzioni individuate • il rispetto del cronoprogramma • i risultati ottenuti e le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. Il monitoraggio e' garantito dalle Cabine di regia di cui al punto 3.2.• ---------- (6) L'Appendice 2 e' coerente con le linee guida sulla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di istruttoria presso il Tavolo tecnico per la semplificazione costituito nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.