APPENDICE 2 CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI Ai fini di garantire l'omogeneita' e la comparabilita' delle informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA e' effettuata sulla base di criteri comuni. Oggetto della misurazione Per ciascuna procedura oggetto di TA, le informazioni da rilevare semestralmente sono: • il numero di procedure eventualmente concluse con il silenzio assenso; • per le procedure concluse con l'adozione di un provvedimento espresso: - il numero di procedure concluse, con specificazione del numero di quelle che abbiano previsto lo svolgimento della conferenza di servizi e di quelle interessate da sospensioni dei termini; - la durata media effettiva delle stesse; • il termine massimo di conclusione previsto dalle norme; • il numero di procedure avviate; • il numero di procedure non concluse nei termini previsti (arretrato). Le procedure da rilevare e pubblicare sono quelle concluse nel semestre di riferimento (gennaio- giugno oppure luglio-dicembre di ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio. La durata va calcolata come numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio (corrispondente alla data di ricevimento della domanda) e quella di conclusione (corrispondente alla data di adozione del provvedimento conclusivo) del procedimento. La durata da prendere in considerazione e' quella "effettiva", al lordo quindi degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), ovvero dalla legislazione di settore. Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle definizioni utili ad assicurare l'univoca interpretazione delle grandezze da rilevare da parte delle diverse amministrazioni. --------------------------------------------------------------------- Box 1 - Glossario della misurazione dei tempi Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda. Conclusione della procedura: data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento al netto degli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale pubblicazione. Nel caso di Scia condizionata il riferimento e' costituito dalla data di adozione del provvedimento relativo all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo. Durata: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di conclusione del procedimento. Durata effettiva: durata del procedimento, al lordo degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa ovvero disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del provvedimento. Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure concluse nel semestre di riferimento divisa per il numero delle procedure stesse. Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa) dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti archiviati o dichiarati irricevibili, nonche' quelli oggetto di conclusione tacita (casi di silenzio assenso). Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla mancata risposta dell'amministrazione responsabile e' attribuito, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato. Termine massimo: termine massimo di conclusione del procedimento indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. --------------------------------------------------------------------- Modalita' di misurazione Modalita' e tecniche per la rilevazione dei dati oggetto di misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione e in particolare dalla disponibilita' o meno di sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o, comunque, per la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro, puo' risultare variabile a seconda del settore o ufficio o, addirittura, del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni si sono dotate di strumenti ad hoc per la gestione di specifiche procedure di particolare rilievo). Inoltre, anche in caso di disponibilita' di un sistema informatizzato, non sempre i software in uso gia' consentono il conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi. In caso contrario, e comunque in assenza di sistemi informatizzati, per l'estrapolazione dei dati si rende necessaria l'analisi delle singole pratiche. Reportistica Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei report periodici di monitoraggio (cfr. punto 4.2) sulla base del seguente format. Parte di provvedimento in formato grafico