APPENDICE 2
CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI
Ai fini di garantire l'omogeneita' e la comparabilita' delle
informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione
dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA e'
effettuata sulla base di criteri comuni.
Oggetto della misurazione
Per ciascuna procedura oggetto di TA, le informazioni da rilevare
semestralmente sono:
• il numero di procedure eventualmente concluse con il silenzio
assenso;
• per le procedure concluse con l'adozione di un provvedimento
espresso:
- il numero di procedure concluse, con specificazione del numero
di quelle che abbiano previsto lo svolgimento della conferenza di
servizi e di quelle interessate da sospensioni dei termini;
- la durata media effettiva delle stesse;
• il termine massimo di conclusione previsto dalle norme;
• il numero di procedure avviate;
• il numero di procedure non concluse nei termini previsti
(arretrato).
Le procedure da rilevare e pubblicare sono quelle concluse nel
semestre di riferimento (gennaio- giugno oppure luglio-dicembre di
ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio.
La durata va calcolata come numero di giorni di calendario (inclusi
quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di
avvio (corrispondente alla data di ricevimento della domanda) e
quella di conclusione (corrispondente alla data di adozione del
provvedimento conclusivo) del procedimento. La durata da prendere in
considerazione e' quella "effettiva", al lordo quindi degli eventuali
periodi di sospensione del termine previsti dalle norme che
disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n.
241), ovvero dalla legislazione di settore.
Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle definizioni
utili ad assicurare l'univoca interpretazione delle grandezze da
rilevare da parte delle diverse amministrazioni.
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Box 1 - Glossario della misurazione dei tempi
Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda.
Conclusione della procedura: data di adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento al netto degli eventuali tempi della
comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale
pubblicazione. Nel caso di Scia condizionata il riferimento e'
costituito dalla data di adozione del provvedimento relativo
all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo.
Durata: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali
giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di
conclusione del procedimento.
Durata effettiva: durata del procedimento, al lordo degli eventuali
periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa ovvero
disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del
provvedimento.
Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure
concluse nel semestre di riferimento divisa per il numero delle
procedure stesse.
Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali
vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa)
dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un
provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti archiviati
o dichiarati irricevibili, nonche' quelli oggetto di conclusione
tacita (casi di silenzio assenso).
Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla
mancata risposta dell'amministrazione responsabile e' attribuito, ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di
provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.
Termine massimo: termine massimo di conclusione del procedimento
indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in
assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Modalita' di misurazione
Modalita' e tecniche per la rilevazione dei dati oggetto di
misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione e
in particolare dalla disponibilita' o meno di sistemi informatizzati
per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o, comunque, per
la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro, puo'
risultare variabile a seconda del settore o ufficio o, addirittura,
del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni
si sono dotate di strumenti ad hoc per la gestione di specifiche
procedure di particolare rilievo).
Inoltre, anche in caso di disponibilita' di un sistema
informatizzato, non sempre i software in uso gia' consentono il
conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi.
In caso contrario, e comunque in assenza di sistemi informatizzati,
per l'estrapolazione dei dati si rende necessaria l'analisi delle
singole pratiche.
Reportistica
Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei
report periodici di monitoraggio (cfr. punto 4.2) sulla base del
seguente format.
Parte di provvedimento in formato grafico