(Sottozona Canelli-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare, le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da
considerare non idonei  i  vigneti  impiantati  su  terreni  pesanti,
profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima  e'
di 165 m s.l.m. 
      1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
      1.3.  Densita'  di  impianto:  quelle  generalmente  usate   in
funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 
    2. I vigneti di  nuova  iscrizione  allo  Schedario  viticolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a  controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. La resa massima  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1  ed
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative  uve
destinate  alla  vinificazione  devono   essere   rispettivamente   i
seguenti: 
 
          =================================================
          |                   |           |  titolo vol.  |
          |   Moscato d'Asti  | Resa uva  |  nat. min. %  |
          |     «Canelli»     |   t/ha    |     vol.      |
          +===================+===========+===============+
          |                   |    9.5    |     11.00%    |
          +-------------------+-----------+---------------+
 
     6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a
DOCG di cui all'art. 1 con  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo
toponimo ed  i  rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi, sono i seguenti: 
 
          =================================================
          |   Moscato d'Asti  |           |  titolo vol.  |
          |«Canelli» menzione | Resa uva  |  nat. min. %  |
          |      «Vigna»      |   t/ha    |     vol.      |
          +===================+===========+===============+
          |                   |    8.5    |     11.50%    |
          +-------------------+-----------+---------------+
 
    7. La denominazione di  origine  controllata  garantita  «Moscato
d'Asti»  seguita   dalla   specificazione   «Canelli»   puo'   essere
accompagnata  dalla  menzione  «vigna»  purche'  tale  vigneto  abbia
un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se  l'eta'  del  vigneto  e'
inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari: 
      al terzo anno: resa uva t/ha 5,1 
      al quarto anno: resa uva t/ha 5,9 
      al quinto anno: resa uva t/ha 6,8 
      al sesto anno: resa uva t/ha 7,7 
    La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del  20%
il limite medesimo, nel  qual  caso  tutta  la  produzione  perde  il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.