(Allegato B)
                             Allegato B 
 
  Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e  i  prospetti
per  la  trasmissione   della   certificazione   degli   investimenti
realizzati per l'esercizio 2021 come di seguito specificato. 
 
CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2021 
  Per la  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  riguardanti  gli
investimenti da realizzare nell'esercizio 2021 le regioni  a  statuto
ordinario  certificano  i  propri  risultati  attraverso  il  modello
CERT/21. La regione Siciliana certifica gli  investimenti  realizzati
in applicazione dell'articolo 1, comma 781, della legge  n.  205  del
2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 886, della legge del 30 dicembre
2018, n. 145. 
  Le informazioni  del  modello  CERT/21  della  certificazione  sono
quelle  relative  agli  investimenti  dell'anno  2021  trasmesse   al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio,  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  E' prevista una apposita procedura web  che  consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello CERT/21 per  la  certificazione  ai
fini del successivo invio telematico  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, gia' compilato  con  le  informazioni  precedentemente
trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31
dicembre 2021. 
  Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel
2021 e' inviato, entro il 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e
delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
  Il  prospetto  CERT/21  certifica   la   realizzazione   di   nuovi
investimenti esigibili nel 2021 dalle predette Regioni: 
  a)  a  valere  degli  spazi  assegnati  nel  2017  con  riferimento
all'esercizio  2021  in  attuazione  dei  commi  495  e  495-bis,  L.
232/2016,  tenendo  conto  della  possibilita'  che   la   quota   di
investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a
complessivi 5 milioni, sia gia' stata realizzata  attraverso  impegni
esigibili negli esercizi precedenti. 
  b)  a  valere  degli  spazi  assegnati  nel  2018  con  riferimento
all'esercizio  2021  in  attuazione  dei  commi  495  e  495-ter,  L.
232/2016,  tenendo  conto  della  possibilita'  che   la   quota   di
investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a
complessivi 53 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso  impegni
esigibili negli esercizi precedenti. 
  c)  a  valere  degli  spazi  assegnati  nel  2019  con  riferimento
all'esercizio 2021 in attuazione del comma 495-ter della L. 232/2016,
tenendo conto della possibilita' che la quota di investimenti nuovi e
aggiuntivi prevista per l'esercizio  2021,  pari  a  complessivi  185
milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli
esercizi precedenti. 
  d) in attuazione dell'obiettivo  previsto  dall'articolo  1,  comma
780,  della  legge  del  27  dicembre  2017,  n.205  (incremento  non
inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi  per  investimenti
rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017; 
  e) a valere del contributo  attribuito  nel  2019  con  riferimento
all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 833 a 834 dell'articolo  1
L. 145/ 2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che  la  quota  di
investimenti nuovi prevista per l'esercizio 2021, pari a  complessivi
565 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso  impegni  esigibili
negli esercizi precedenti. Il mancato conseguimento di tale obiettivo
determina l'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma  840  della
medesima L. 145/2018; 
  f) a valere del contributo attribuito  nel  2020,  con  riferimento
all'esercizio 2021, ai sensi dei commi  835  a  836  dell'articolo  1
della citata L. 145/2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la
quota  di  investimenti  nuovi  prevista  per  l'esercizio,  pari   a
complessivi  467,8  milioni  di  euro,  sia  gia'  stata   realizzata
attraverso impegni esigibili nel 2020. Il  mancato  conseguimento  di
tale obiettivo determina l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al
comma 840 della medesima L. 145/2018. 
  L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del  2016  ha  disposto
l'invio   telematico    della    certificazione    prevedendone    la
sottoscrizione con firma  digitale  ai  sensi  dell'articolo  24  del
decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   recante   "Codice
dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in  via
telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo  45,  comma  1,  del
citato  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  il  medesimo  valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato
Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita  da  quella  del  documento  originale.  Pertanto,  le
regioni  non  devono  trasmettere  anche  per  posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
  La sottoscrizione del certificato generato  dal  sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  Decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  febbraio  2013  recante
"Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 
  Per  acquisire  il  modello  della  certificazione  e'   necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2021 che prospettera', in
sola visualizzazione, il  modello  INV/21  contenente  le  risultanze
degli investimenti al 31 dicembre 2021 trasmessi dall'ente. 
  Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni  acquisite
dal sistema web, sara' possibile procedere  alla  sottoscrizione  con
firma digitale del documento da parte del rappresentante legale,  del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria. 
  A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la   funzione   "Certificazione
digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto "Scarica Documento";  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  "Certificazione  digitale"  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  "Carica
Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
  Si invitano le regioni a controllare, prima  di  apporre  la  firma
digitale, che i dati riguardanti  gli  investimenti  al  31  dicembre
2021,  inseriti  nel  prospetto  INV/2021  siano  corretti;  in  caso
contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo  2022
mediante la funzione "Variazione modello". 
  Infine, occorre inviare il documento tramite  l'apposito  tasto  di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
  Quesiti di natura tecnica  ed  informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it". 
  Si segnala che i dati indicati nella certificazione  devono  essere
conformi ai dati contabili  risultanti  dal  rendiconto  di  gestione
dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando
il rendiconto di gestione, modifichi i dati  gia'  trasmessi  con  la
certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria  generale
dello   Stato,   dovra'   rettificare,    entro    sessanta    giorni
dall'approvazione del rendiconto di gestione, i  dati  relativi  agli
investimenti realizzati nel  2021  presenti  nel  sistema  web  e  ad
inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
  Non possono essere inviati prospetti di certificazioni  diversi  da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.