Allegato B Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione degli investimenti realizzati per l'esercizio 2021 come di seguito specificato. CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2021 Per la verifica del rispetto degli obiettivi riguardanti gli investimenti da realizzare nell'esercizio 2021 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati attraverso il modello CERT/21. La regione Siciliana certifica gli investimenti realizzati in applicazione dell'articolo 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Le informazioni del modello CERT/21 della certificazione sono quelle relative agli investimenti dell'anno 2021 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello CERT/21 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni precedentemente trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2021. Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel 2021 e' inviato, entro il 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. Il prospetto CERT/21 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2021 dalle predette Regioni: a) a valere degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, tenendo conto della possibilita' che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi 5 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. b) a valere degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, L. 232/2016, tenendo conto della possibilita' che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi 53 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. c) a valere degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione del comma 495-ter della L. 232/2016, tenendo conto della possibilita' che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi 185 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. d) in attuazione dell'obiettivo previsto dall'articolo 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n.205 (incremento non inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi per investimenti rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017; e) a valere del contributo attribuito nel 2019 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 833 a 834 dell'articolo 1 L. 145/ 2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi 565 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840 della medesima L. 145/2018; f) a valere del contributo attribuito nel 2020, con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi dei commi 835 a 836 dell'articolo 1 della citata L. 145/2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio, pari a complessivi 467,8 milioni di euro, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili nel 2020. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840 della medesima L. 145/2018. L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2021 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello INV/21 contenente le risultanze degli investimenti al 31 dicembre 2021 trasmessi dall'ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati riguardanti gli investimenti al 31 dicembre 2021, inseriti nel prospetto INV/2021 siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2022 mediante la funzione "Variazione modello". Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it". Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, dovra' rettificare, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i dati relativi agli investimenti realizzati nel 2021 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.