(Protocollo n. 15-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    1.  All'articolo  21  della  Convenzione  e'  inserito  un  nuovo
paragrafo 2 cosi' redatto: 
      «I candidati devono avere meno di sessantacinque anni  di  eta'
alla  data  in  cui  la  lista  di  tre  candidati   deve   pervenire
all'assemblea parlamentare in virtu' dell'articolo 22.». 
    2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano
rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21. 
    3.  Il  paragrafo  2  dell'articolo  23  della   Convenzione   e'
soppresso.  I  paragrafi   3   e   4   dell'articolo   23   diventano
rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.