(Protocollo n. 15-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    1.  Gli  emendamenti  introdotti  dall'articolo  2  del  presente
Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle  liste
sottoposte all'assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in
virtu' dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata  in  vigore
del presente Protocollo. 
    2.  L'emendamento  introdotto  dall'articolo   3   del   presente
Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle  parti
si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo,
alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a
favore della Grande Camera. 
    3. L'articolo 4 del presente Protocollo entrera' in  vigore  alla
scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non  si
applica ai ricorsi in merito ai  quali  la  decisione  definitiva  ai
sensi dell'articolo 35, paragrafo  1,  della  Convenzione  sia  stata
presa prima della data di  entrata  in  vigore  dell'articolo  4  del
presente Protocollo. 
    4.  Tutte  le  altre  disposizioni  del  presente  Protocollo  si
applicano alla data della sua entrata in vigore,  conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 7.