Articolo 8
1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente
Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste
sottoposte all'assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in
virtu' dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore
del presente Protocollo.
2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente
Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti
si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo,
alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a
favore della Grande Camera.
3. L'articolo 4 del presente Protocollo entrera' in vigore alla
scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si
applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai
sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata
presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del
presente Protocollo.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si
applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 7.