Articolo 9 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e d) ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre alte parti contraenti della Convenzione.