Articolo 9
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli
Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti
contraenti della Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o
di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo,
conformemente all'articolo 7; e
d) ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente
Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara'
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle
altre alte parti contraenti della Convenzione.