(Protocollo n. 15-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    Il Segretario generale del Consiglio d'Europa  notifichera'  agli
Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  e  alle  altre  Alte   Parti
contraenti della Convenzione: 
      a) ogni firma; 
      b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o
di approvazione; 
      c) la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,
conformemente all'articolo 7; e 
      d) ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il  presente
Protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e  alle
altre alte parti contraenti della Convenzione.