(Protocollo modificativo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  I paragrafi 1, 3.a e 4 dell'articolo 3 sono modificati come segue: 
    "Articolo 3 -  Persone  condannate  soggette  ad  un  decreto  di
espulsione 
  1 Al momento della richiesta, da parte dello Stato di condanna,  lo
Stato di esecuzione puo',  fatte  salve  le  disposizioni  di  questo
articolo, accordare il trasferimento di una persona, condannata senza
il consenso della persona stessa, laddove la sentenza o la  decisione
amministrativa includa un ordine di espulsione nei suoi  confronti  o
ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona  non
possa  piu'  rimanere  all'interno  del  territorio  dello  Stato  di
condanna una volta rilasciato dal carcere. 
  2 (non modificato) 
  3 Ai  fini  dell'applicazione  di  questo  articolo,  lo  Stato  di
condanna deve fornire allo Stato di esecuzione: 
    a una dichiarazione contenente il parere della persona condannata
riguardo  al  suo  possibile  trasferimento,  o  in  alternativa  una
dichiarazione con cui si afferma che la persona condannata si rifiuta
di fornire un suo parere al riguardo; e 
    b (non modificato) 
  4 Ogni persona trasferita ai sensi delle disposizioni del  presente
articolo non puo' essere processata, condannata o sottoposta a  fermo
con l'intenzione di eseguire una condanna o un'ordinanza di  custodia
cautelare  per   ogni   reato   commesso   precedentemente   al   suo
trasferimento, ad eccezione di quello per cui la pena da eseguire  e'
stata comminata. Ne' tale  persona  dovra'  subire  restrizioni  alla
propria liberta' personale per qualsivoglia ragione, ad eccezione dei
seguenti casi: 
    a quando lo Stato di condanna  lo  autorizza:  una  richiesta  di
autorizzazione deve essere presentata, corredata da tutti i necessari
documenti  e  da  una  nota  legale  contenente  ogni   dichiarazione
rilasciata dalla persona  condannata;  l'autorizzazione  deve  essere
concessa allorquando il reato per cui e'  richiesta  rappresenti  una
fattispecie oggetto di estradizione ai sensi della legge dello  Stato
di condanna, o laddove l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione
dell'ammontare della pena. La decisione deve essere  presa  il  prima
possibile e non piu' tardi di 90 giorni  a  partire  dal  recepimento
della richiesta di approvazione. Nel caso in cui non fosse  possibile
per lo Stato di condanna  adempiere  entro  il  termine  previsto  in
questo paragrafo, tale Stato deve informare lo Stato  di  esecuzione,
fornendo  le  ragioni  del  ritardo  e  una  valutazione  del   tempo
necessario per prendere la decisione; 
    b quando la persona condannata, avendo avuto  un'opportunita'  di
lasciare il territorio dello Stato di esecuzione,  non  lo  ha  fatto
entro i 30 giorni successivi al suo rilascio, oppure se tale  persona
e' ritornata in quel territorio dopo averlo lasciato.