Articolo 2 I paragrafi 1, 3.a e 4 dell'articolo 3 sono modificati come segue: "Articolo 3 - Persone condannate soggette ad un decreto di espulsione 1 Al momento della richiesta, da parte dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', fatte salve le disposizioni di questo articolo, accordare il trasferimento di una persona, condannata senza il consenso della persona stessa, laddove la sentenza o la decisione amministrativa includa un ordine di espulsione nei suoi confronti o ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona non possa piu' rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciato dal carcere. 2 (non modificato) 3 Ai fini dell'applicazione di questo articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione: a una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo possibile trasferimento, o in alternativa una dichiarazione con cui si afferma che la persona condannata si rifiuta di fornire un suo parere al riguardo; e b (non modificato) 4 Ogni persona trasferita ai sensi delle disposizioni del presente articolo non puo' essere processata, condannata o sottoposta a fermo con l'intenzione di eseguire una condanna o un'ordinanza di custodia cautelare per ogni reato commesso precedentemente al suo trasferimento, ad eccezione di quello per cui la pena da eseguire e' stata comminata. Ne' tale persona dovra' subire restrizioni alla propria liberta' personale per qualsivoglia ragione, ad eccezione dei seguenti casi: a quando lo Stato di condanna lo autorizza: una richiesta di autorizzazione deve essere presentata, corredata da tutti i necessari documenti e da una nota legale contenente ogni dichiarazione rilasciata dalla persona condannata; l'autorizzazione deve essere concessa allorquando il reato per cui e' richiesta rappresenti una fattispecie oggetto di estradizione ai sensi della legge dello Stato di condanna, o laddove l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'ammontare della pena. La decisione deve essere presa il prima possibile e non piu' tardi di 90 giorni a partire dal recepimento della richiesta di approvazione. Nel caso in cui non fosse possibile per lo Stato di condanna adempiere entro il termine previsto in questo paragrafo, tale Stato deve informare lo Stato di esecuzione, fornendo le ragioni del ritardo e una valutazione del tempo necessario per prendere la decisione; b quando la persona condannata, avendo avuto un'opportunita' di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 30 giorni successivi al suo rilascio, oppure se tale persona e' ritornata in quel territorio dopo averlo lasciato.