Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Altre Parti della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n° 108), aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (di seguito denominata "la Convenzione"). Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati e la privacy nel terzo millennio adottata dalla 30ª Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia, 24-26 novembre 2010); Vista la Risoluzione 1843 (2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione della vita privata e dei dati personali su Internet e i media online e la Risoluzione 1986 (2014) sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel ciberspazio; Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che modifica la Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n. 108) e la sua motivazione, adottata dal Comitato permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017; Considerando che sono emerse nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando e' stata adottata la Convenzione; Considerando la necessita' di garantire che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, piu' in generale, nella protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1 Il primo considerando del Preambolo della Convenzione e' sostituito dal seguente: "Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione," 2 Il terzo considerando del preambolo della Convenzione e' sostituito dal seguente: "Considerando che e' necessario garantire la dignita' umana e la protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati; " 3. Il quarto considerando del preambolo della Convenzione e' sostituito dal seguente: "Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione al suo ruolo nella societa' e che deve essere riconciliato con altri diritti umani e liberta' fondamentali, compresa la liberta' di espressione;" 4 Il seguente considerando e' aggiunto dopo il quarto considerando del preambolo della Convenzione: "Considerando che la presente Convenzione consente di prendere in considerazione, nell'attuazione delle norme ivi stabilite, il principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;" 5 Il quinto considerando del preambolo della Convenzione e' soppresso. Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano come segue: "Riconoscendo che e' necessario promuovere a livello globale i valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, contribuendo cosi' al libero flusso di informazioni tra le persone"; "Riconoscendo l'interesse di un rafforzamento della cooperazione internazionale tra le parti della Convenzione,"