(Protocollo-art. 1)
  Preambolo 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa  e  le  Altre  Parti  della
Convenzione per la protezione delle persone rispetto  al  trattamento
automatizzato di dati personali (STE n° 108),  aperta  alla  firma  a
Strasburgo  il  28  gennaio   1981   (di   seguito   denominata   "la
Convenzione"). 
  Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati  e  la  privacy
nel terzo millennio adottata dalla 30ª Conferenza dei Ministri  della
Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia,  24-26  novembre
2010); 
  Vista la Risoluzione 1843 (2011)  dell'Assemblea  parlamentare  del
Consiglio d'Europa sulla protezione della vita  privata  e  dei  dati
personali su Internet e i media online e la Risoluzione  1986  (2014)
sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel
ciberspazio; 
  Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che  modifica
la  Convenzione  per  la  protezione  delle   persone   rispetto   al
trattamento automatizzato di dati personali (STE n.  108)  e  la  sua
motivazione, adottata dal Comitato permanente a  nome  dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017; 
  Considerando che sono emerse  nuove  sfide  alla  protezione  delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando e' stata
adottata la Convenzione; 
  Considerando la necessita' di garantire che la Convenzione continui
a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone  in
relazione al trattamento dei dati  personali  e,  piu'  in  generale,
nella protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1  Il  primo  considerando  del  Preambolo  della  Convenzione   e'
sostituito dal seguente: 
  "Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa  e  gli  altri  firmatari
della presente Convenzione," 
  2  Il  terzo  considerando  del  preambolo  della  Convenzione   e'
sostituito dal seguente: 
  "Considerando che e' necessario garantire la dignita'  umana  e  la
protezione dei diritti umani e delle liberta'  fondamentali  di  ogni
individuo  e,  data  la  diversificazione,  l'intensificazione  e  la
globalizzazione del  trattamento  dei  dati  e  dei  flussi  di  dati
personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di
controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento  di  tali
dati; " 
  3. Il  quarto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'
sostituito dal seguente: 
  "Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali  deve
essere considerato in relazione al suo ruolo  nella  societa'  e  che
deve  essere  riconciliato  con  altri  diritti  umani   e   liberta'
fondamentali, compresa la liberta' di espressione;" 
  4 Il seguente considerando e' aggiunto dopo il quarto  considerando
del preambolo della Convenzione: 
  "Considerando che la presente Convenzione consente di  prendere  in
considerazione,  nell'attuazione  delle  norme  ivi   stabilite,   il
principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;" 
  5  Il  quinto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'
soppresso. 
  Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano
come segue: 
  "Riconoscendo che e' necessario  promuovere  a  livello  globale  i
valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei
dati personali, contribuendo cosi' al libero flusso  di  informazioni
tra le persone"; 
  "Riconoscendo l'interesse di un  rafforzamento  della  cooperazione
internazionale tra le parti della Convenzione,"