Articolo 10 Un nuovo articolo 8 e' aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione come segue: "Articolo 8 - Trasparenza del trattamento 1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento informi gli interessati di: a la sua identita' e residenza o stabilimento abituale; b la base giuridica e le finalita' del trattamento previsto; c le categorie di dati personali trattati; d i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali, se esistenti; e e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9, cosi' come ogni altra informazione necessaria al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali. 2 Il paragrafo 1 non si applica se l'interessato ha gia' le informazioni pertinenti. 3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non e' tenuto a fornire tali informazioni quando il trattamento e' espressamente previsto dalla legge o cio' si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati. "