Articolo 12 Un nuovo articolo 10 e' aggiunto dopo il nuovo articolo 9 della Convenzione come segue: "Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi 1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento adottino tutte le misure appropriate per conformarsi agli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, in particolare all'autorita' di controllo competente di cui all'articolo 15, che il trattamento dei dati sotto il loro controllo e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile impatto dell'elaborazione dei dati prevista sui diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate prima dell'inizio di tale trattamento e definiscano il trattamento dei dati in modo da prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e liberta' fondamentali. 3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, attuino misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni del diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati. 4 Ciascuna Parte puo', tenendo conto dei rischi derivanti agli interessi, ai diritti e alle liberta' fondamentali delle persone interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della legge che da' attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati, alla natura, alla portata e alle finalita' del trattamento e, se del caso, alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.