(Protocollo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Un nuovo articolo 10 e' aggiunto dopo il  nuovo  articolo  9  della
Convenzione come segue: 
  "Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi 
  1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso,  i  responsabili  del  trattamento  adottino  tutte  le  misure
appropriate per conformarsi agli obblighi della presente  Convenzione
e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale
adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3,  in  particolare
all'autorita' di controllo competente di cui all'articolo 15, che  il
trattamento dei  dati  sotto  il  loro  controllo  e'  conforme  alle
disposizioni della presente Convenzione. 
  2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile  impatto
dell'elaborazione  dei  dati  prevista  sui  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone  interessate  prima  dell'inizio  di  tale
trattamento  e  definiscano  il  trattamento  dei  dati  in  modo  da
prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e
liberta' fondamentali. 
  3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del
caso, i responsabili  del  trattamento,  attuino  misure  tecniche  e
organizzative che tengano conto delle implicazioni del  diritto  alla
protezione dei dati personali in tutte le fasi  del  trattamento  dei
dati. 
  4 Ciascuna Parte puo', tenendo  conto  dei  rischi  derivanti  agli
interessi, ai diritti e  alle  liberta'  fondamentali  delle  persone
interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 3 della legge  che  da'  attuazione  alle  disposizioni  della
presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati,  alla
natura, alla portata e alle finalita' del trattamento e, se del caso,
alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.