(Protocollo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo  14)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali". 
  2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)
e' sostituito dal seguente: 
  "1 Una  Parte  non  puo',  al  solo  scopo  di  proteggere  i  dati
personali,  vietare  o  subordinare  a  speciale  autorizzazione   il
trasferimento  di  tali  dati  a  un   destinatario   soggetto   alla
giurisdizione di un'altra  Parte  della  Convenzione.  Tuttavia,  una
parte puo' farlo  se  sussiste  un  rischio  reale  e  grave  che  il
trasferimento ad un'altra  Parte  o  da  questa  altra  Parte  a  una
non-Parte, porti a eludere le  disposizioni  della  Convenzione.  Una
Parte  puo'  farlo  anche  se  vincolata  da  norme   di   protezione
armonizzate, condivise  da  Stati  appartenenti  a  un'organizzazione
internazionale regionale. 
  2 Quando il destinatario e'  soggetto  alla  giurisdizione  di  uno
Stato o di un'organizzazione internazionale che non  e'  Parte  della
presente  Convenzione,  il  trasferimento  di  dati  personali   puo'
avvenire soltanto  laddove  sia  garantito  un  livello  adeguato  di
protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione. 
  3 Un livello adeguato di protezione puo' essere garantito da: 
  a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi
i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o 
  b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da  strumenti
giuridicamente vincolanti  ed  esecutivi  adottati  e  attuati  dalle
persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento. 
  4 Nonostante le disposizioni  dei  precedenti  paragrafi,  ciascuna
Parte puo' prevedere che il trasferimento  di  dati  personali  possa
aver luogo se: 
  a l'interessato ha  fornito  un  consenso  esplicito,  specifico  e
libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate
garanzie; o 
  b l'interesse  specifico  dell'interessato  lo  richiede  nel  caso
specifico; o 
  c i prevalenti interessi legittimi, in  particolare  gli  interessi
pubblici importanti, sono previsti dalla legge e  tale  trasferimento
costituisce una misura necessaria e  proporzionata  in  una  societa'
democratica; o 
  d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa'
democratica per la liberta' di espressione. 
  5 Ciascuna Parte dispone che l'autorita' di  controllo  competente,
ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia  dotata  di
tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di
cui al paragrafo 3, lettera b  e,  su  richiesta,  del  paragrafo  4,
lettere b e c. 
  6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorita' di controllo abbia
il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri
l'efficacia delle  garanzie  o  l'esistenza  di  interessi  legittimi
prevalenti  e  che  l'autorita'  di  controllo  possa,  al  fine   di
proteggere i diritti e le liberta'  fondamentali  degli  interessati,
vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ". 
  3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)
comprende le disposizioni dell'articolo 2 del  Protocollo  aggiuntivo
del 2001 in materia di  autorita'  di  controllo  e  flussi  di  dati
transfrontalieri (STE n. 181) sui  flussi  transfrontalieri  di  dati
personali  verso  un  destinatario   che   e'   non   soggetto   alla
giurisdizione di una Parte della Convenzione.