Articolo 17 1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) e' sostituito dal seguente: "Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali". 2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) e' sostituito dal seguente: "1 Una Parte non puo', al solo scopo di proteggere i dati personali, vietare o subordinare a speciale autorizzazione il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte della Convenzione. Tuttavia, una parte puo' farlo se sussiste un rischio reale e grave che il trasferimento ad un'altra Parte o da questa altra Parte a una non-Parte, porti a eludere le disposizioni della Convenzione. Una Parte puo' farlo anche se vincolata da norme di protezione armonizzate, condivise da Stati appartenenti a un'organizzazione internazionale regionale. 2 Quando il destinatario e' soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non e' Parte della presente Convenzione, il trasferimento di dati personali puo' avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione. 3 Un livello adeguato di protezione puo' essere garantito da: a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da strumenti giuridicamente vincolanti ed esecutivi adottati e attuati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento. 4 Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi, ciascuna Parte puo' prevedere che il trasferimento di dati personali possa aver luogo se: a l'interessato ha fornito un consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate garanzie; o b l'interesse specifico dell'interessato lo richiede nel caso specifico; o c i prevalenti interessi legittimi, in particolare gli interessi pubblici importanti, sono previsti dalla legge e tale trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica; o d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica per la liberta' di espressione. 5 Ciascuna Parte dispone che l'autorita' di controllo competente, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia dotata di tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di cui al paragrafo 3, lettera b e, su richiesta, del paragrafo 4, lettere b e c. 6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorita' di controllo abbia il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri l'efficacia delle garanzie o l'esistenza di interessi legittimi prevalenti e che l'autorita' di controllo possa, al fine di proteggere i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ". 3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo 14) comprende le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001 in materia di autorita' di controllo e flussi di dati transfrontalieri (STE n. 181) sui flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che e' non soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione.