(Protocollo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1  del
Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue: 
  "Articolo 15 - Autorita' di controllo" 
  1 Ciascuna Parte provvede affinche'  una  o  piu'  autorita'  siano
responsabili di  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
  2 A tal fine, tali autorita': 
  a hanno poteri di investigazione e di intervento; 
  b svolgono le funzioni relative al trasferimento  di  dati  di  cui
all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza
standardizzate; 
  c hanno il potere di emettere decisioni in merito  alle  violazioni
delle disposizioni della presente Convenzione e puo', in particolare,
imporre sanzioni amministrative; 
  d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o  di  portare
all'attenzione delle competenti autorita' giudiziarie  le  violazioni
delle disposizioni della presente Convenzione; 
  e promuovono: 
  i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri,  nonche'
delle loro attivita'; 
  ii la consapevolezza  pubblica  dei  diritti  degli  interessati  e
l'esercizio di tali diritti; 
  iii  consapevolezza  dei  titolari  del  trattamento  e  dei   loro
responsabili ai sensi della presente Convenzione; 
  un'attenzione specifica e' riservata ai diritti di  protezione  dei
dati dei bambini e di altre persone vulnerabili. 
  3 Le competenti autorita' di controllo sono consultate su  proposte
di misure legislative o amministrative che prevedono  il  trattamento
di dati personali. 
  4 Ciascuna autorita' di controllo competente cura le richieste e  i
reclami presentati dagli interessati in merito  ai  loro  diritti  di
protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi. 
  5 Le autorita'  di  controllo  agiscono  in  piena  indipendenza  e
imparzialita' nell'esercizio delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio
delle loro competenze e in tal senso non  sollecitano  ne'  accettano
istruzioni. 
  6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorita' di  controllo  siano
fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento  delle  loro
funzioni e l'esercizio dei loro poteri. 
  7 Ciascuna autorita' di controllo prepara e pubblica una  relazione
periodica che illustra le sue attivita'. 
  8 I membri  e  il  personale  delle  autorita'  di  controllo  sono
vincolati  dagli  obblighi  di   riservatezza   in   relazione   alle
informazioni riservate a cui hanno accesso  o  hanno  avuto  accesso,
nell'esercizio  delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio  delle  loro
competenze. 
  9 Le decisioni delle autorita' di controllo possono essere  oggetto
di ricorso per via giudiziaria. 
  10 Le  autorita'  di  controllo  non  sono  competenti  per  quanto
riguarda il  trattamento  effettuato  da  organismi  quando  agiscono
nell'esercizio delle loro funzloni giurisdizionali.