Articolo 19 Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue: "Articolo 15 - Autorita' di controllo" 1 Ciascuna Parte provvede affinche' una o piu' autorita' siano responsabili di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. 2 A tal fine, tali autorita': a hanno poteri di investigazione e di intervento; b svolgono le funzioni relative al trasferimento di dati di cui all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza standardizzate; c hanno il potere di emettere decisioni in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e puo', in particolare, imporre sanzioni amministrative; d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o di portare all'attenzione delle competenti autorita' giudiziarie le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione; e promuovono: i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri, nonche' delle loro attivita'; ii la consapevolezza pubblica dei diritti degli interessati e l'esercizio di tali diritti; iii consapevolezza dei titolari del trattamento e dei loro responsabili ai sensi della presente Convenzione; un'attenzione specifica e' riservata ai diritti di protezione dei dati dei bambini e di altre persone vulnerabili. 3 Le competenti autorita' di controllo sono consultate su proposte di misure legislative o amministrative che prevedono il trattamento di dati personali. 4 Ciascuna autorita' di controllo competente cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati in merito ai loro diritti di protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi. 5 Le autorita' di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze e in tal senso non sollecitano ne' accettano istruzioni. 6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorita' di controllo siano fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni e l'esercizio dei loro poteri. 7 Ciascuna autorita' di controllo prepara e pubblica una relazione periodica che illustra le sue attivita'. 8 I membri e il personale delle autorita' di controllo sono vincolati dagli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni riservate a cui hanno accesso o hanno avuto accesso, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze. 9 Le decisioni delle autorita' di controllo possono essere oggetto di ricorso per via giudiziaria. 10 Le autorita' di controllo non sono competenti per quanto riguarda il trattamento effettuato da organismi quando agiscono nell'esercizio delle loro funzloni giurisdizionali.