Articolo 33 Il Titolo e il testo dell'articolo 23 della Convenzione (nuovo articolo 27) sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 27 - Adesione di Stati non membri o organizzazioni internazionali. 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e ottenendo il loro consenso unanime, e alla luce del parere preparato dal Comitato della Convenzione in conformita' dell'articolo 23.e, puo' invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca alla presente Convenzione conformemente al paragrafo 1, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."