(Protocollo-art. 33)
                             Articolo 33 
 
  Il Titolo e il testo  dell'articolo  23  della  Convenzione  (nuovo
articolo 27) sono sostituiti dai seguenti: 
  "Articolo 27 -  Adesione  di  Stati  non  membri  o  organizzazioni
internazionali. 
  1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti
della presente Convenzione e ottenendo il loro  consenso  unanime,  e
alla luce del parere preparato  dal  Comitato  della  Convenzione  in
conformita' dell'articolo 23.e, puo' invitare uno  Stato  non  membro
del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad  aderire
alla presente Convenzione con una decisione  presa  alla  maggioranza
prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del  Consiglio  d'Europa  e
con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che  hanno
il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. 
  2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca  alla
presente Convenzione conformemente al  paragrafo  1,  la  Convenzione
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  allo  scadere
di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."