(Protocollo-Appendice)
  Appendice al Protocollo: Elementi per il  regolamento  interno  del
Comitato della Convenzione 
 
  1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto. 
  2 La maggioranza dei  due  terzi  dei  rappresentanti  delle  Parti
costituisce il quorum necessario per la validita' delle riunioni  del
Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica
della Convenzione entri in vigore in  conformita'  dell'articolo  37,
paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti
gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del
Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34  Parti  del
Protocollo. 
  3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a  maggioranza  di
quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h,  sono
prese a maggioranza di quattro quinti, compresa  la  maggioranza  dei
voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione  regionale  di
integrazione che e' parte della Convenzione. 
  4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni  ai  sensi
dell'articolo 23, lettera h, la Parte  sottoposta  all'esame  non  ha
diritto di voto. Poiche' tale decisione  riguarda  una  questione  di
competenza  di  un'organizzazione  regionale  di  integrazione,   ne'
l'organizzazione ne' i suoi Stati membri voteranno. 
  5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza
semplice. 
  6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori  di  loro
competenza, possono esercitare il loro diritto di voto  nel  Comitato
della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati
membri che sono Parti  della  Convenzione.  Tale  organizzazione  non
esercitera' il proprio diritto di voto se uno dei suoi  Stati  membri
esercita il proprio diritto. 
  7 In caso di votazione, tutte  le  Parti  devono  essere  informate
sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonche' se  la
votazione  sara'  esercitata  dalle  Parti   individualmente   o   da
un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi  Stati
membri. 
  8 Il Comitato della Convenzione puo' successivamente modificare  il
regolamento interno con una maggioranza di' due terzi delle Parti, ad
eccezione delle procedure  di  voto  che  possono  essere  modificate
soltanto all'unanimita' e  a  cui  si  applica  l'articolo  25  della
Convenzione.