Appendice al Protocollo: Elementi per il regolamento interno del Comitato della Convenzione 1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto. 2 La maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per la validita' delle riunioni del Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica della Convenzione entri in vigore in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34 Parti del Protocollo. 3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a maggioranza di quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h, sono prese a maggioranza di quattro quinti, compresa la maggioranza dei voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione regionale di integrazione che e' parte della Convenzione. 4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni ai sensi dell'articolo 23, lettera h, la Parte sottoposta all'esame non ha diritto di voto. Poiche' tale decisione riguarda una questione di competenza di un'organizzazione regionale di integrazione, ne' l'organizzazione ne' i suoi Stati membri voteranno. 5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza semplice. 6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori di loro competenza, possono esercitare il loro diritto di voto nel Comitato della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tale organizzazione non esercitera' il proprio diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto. 7 In caso di votazione, tutte le Parti devono essere informate sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonche' se la votazione sara' esercitata dalle Parti individualmente o da un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi Stati membri. 8 Il Comitato della Convenzione puo' successivamente modificare il regolamento interno con una maggioranza di' due terzi delle Parti, ad eccezione delle procedure di voto che possono essere modificate soltanto all'unanimita' e a cui si applica l'articolo 25 della Convenzione.