(Protocollo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Il testo  dell'articolo  7  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del  trattamento  e,  ove
previsto, il responsabile del trattamento, adottino  adeguate  misure
di  sicurezza  contro  rischi  quali  l'accesso  accidentale  o   non
autorizzato ai dati personali, la  loro  distruzione,  perdita,  uso,
modifica o divulgazione. 
  2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi,
senza indugio, almeno all'autorita' di controllo competente ai  sensi
dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni  dei  dati
che possono seriamente  interferire  con  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone interessate. "