Articolo 13 Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione 1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale. 2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del Forum, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine. 3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione puo' essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.