(Statuto-art. 13)
                             Articolo 13 
 
       Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione 
 
  1. I Membri del Consiglio  di  amministrazione  si  incontrano  due
volte all'anno, a  intervalli  adeguati  che  saranno  stabiliti  dal
Presidente  del   Consiglio   di   amministrazione   a   seguito   di
consultazione con il Segretario Generale. 
  2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma
presso la sede del Forum, e possono anche tenersi in ogni altro paese
come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione  in  base
ad una decisione presa per consenso a tal fine. 
  3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione puo'
essere  convocata  su  richiesta  del  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi  dei  membri
del Consiglio di amministrazione. 
  4. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire gruppi di  lavoro
di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.