Articolo 18 Nomina del Segretario Generale 1. La Riunione ministeriale nomina il Segretario Generale per consenso per un periodo di tre anni che puo' essere prorogato per un ulteriore mandato. 2. Tale nomina avverra' su designazione dei candidati dai Membri e dopo che sia stata effettuata una valutazione delle qualifiche dei candidati dal Consiglio di amministrazione. 3. Il Segretario Generale ha quindici anni di esperienza, dei quali almeno dieci in posizioni direttamente correlate all'industria del gas, e cinque anni in posizioni esecutive di alta responsabilita' o dirigenziali. E' auspicabile esperienza nelle relazioni Governo-azienda e negli aspetti internazionali dell'industria del gas. 4. Il Segretario Generale e' cittadino di uno Stato membro. 5. Il Segretario Generale mantiene la residenza nella citta' dove e' localizzata la sede del Forum. 6. Le remunerazioni del Segretario Generale sono determinate ai sensi del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.