(Statuto-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                       Organismi specializzati 
 
  1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati,
secondo le circostanze, al  fine  di  studiare  alcune  questioni  di
particolare   importanza.   Gli   organismi   specializzati   operano
conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 
  2. Gli organismi specializzati  operano  nel  quadro  generale  del
Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 
  3. Gli organismi specializzati agiscono sempre  conformemente  agli
obiettivi del Forum qui enunciati e  alle  decisioni  della  Riunione
ministeriale.