Articolo 22 Organismi specializzati 1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.