(Statuto-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Gli emendamenti a questo  Statuto  possono  essere  proposti  da
qualsiasi Membro  previa  comunicazione  scritta  agli  altri  membri
comprendente le modifiche  proposte.  Tali  modifiche  proposte  sono
prese in considerazione dal  Consiglio  di  amministrazione  che,  se
cosi' decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale.
Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve  essere  approvato  dalla
Riunione ministeriale per consenso. 
  2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo  con
paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario  a  tutti  i  Membri  per
ratifica, accettazione o  approvazione.  Essi  entrano  in  vigore  e
formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti  dal
Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da
tutti i Membri.