Articolo 25 Emendamenti 1. Gli emendamenti a questo Statuto possono essere proposti da qualsiasi Membro previa comunicazione scritta agli altri membri comprendente le modifiche proposte. Tali modifiche proposte sono prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione che, se cosi' decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale. Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve essere approvato dalla Riunione ministeriale per consenso. 2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo con paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario a tutti i Membri per ratifica, accettazione o approvazione. Essi entrano in vigore e formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti dal Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da tutti i Membri.