Articolo 29 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Lo Statuto e' aperto alla firma di tutti i Membri Fondatori dello Statuto al momento dell'adozione da parte dei Ministri rappresentanti i Governi dei Membri Fondatori. 2. Il presente Statuto e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Membri Fondatori firmatari del presente Statuto. 3. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, i Membri Fondatori che devono ancora firmare e ratificare lo Statuto, possono farlo senza alcuna condizione. 4. Questo Statuto e' aperto all'adesione di qualsiasi paese che non abbia firmato il presente Statuto dopo che la sua adesione sia stata approvata dalla Riunione ministeriale conformemente all'articolo 4 di questo Statuto. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica araba d'Egitto, che e' il Depositario di questo Statuto finche' le rispettive funzioni siano trasferite al Segretario Generale del Forum all'entrata in vigore di questo Statuto.