Articolo 30 Entrata in vigore 1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto. 2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione. 3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.