(Statuto-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di
tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera
di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto. 
  2. Per i Membri che aderiscono a questo  Statuto  conformemente  al
paragrafo 3 dell'articolo 29,  lo  Statuto  entra  in  vigore  trenta
giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione. 
  3. Il Depositario informa tutti i  membri  della  data  in  cui  lo
Statuto entra in  vigore,  e  di  qualsiasi  ratifica,  accettazione,
approvazione  o  adesione  da  parte  di   altri   paesi   presentata
conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.