Articolo 8 Riunione ministeriale straordinaria Riunioni Ministeriali straordinarie possono essere convocate su richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale e subordinatamente all'approvazione a maggioranza semplice dei Membri. La data e il luogo della Riunione ministeriale straordinaria sono determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale.