(Statuto-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                 Riunione ministeriale straordinaria 
 
  Riunioni Ministeriali straordinarie  possono  essere  convocate  su
richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal
Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con  il  Presidente
della Riunione ministeriale  e  subordinatamente  all'approvazione  a
maggioranza semplice dei Membri. 
  La data e il luogo della Riunione ministeriale  straordinaria  sono
determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il
Presidente della Riunione ministeriale.