(Statuto-art. 9)
                             Articolo 9 
 
               Presidenza della Riunione ministeriale 
 
  1. La Riunione ministeriale  nomina  alla  sua  prima  riunione  un
Presidente della Riunione ministeriale tra i Ministri dei  Membri  in
ordine alfabetico. Il mandato di ogni Presidenza e' un periodo di  un
anno solare. Tutti i Membri Fondatori hanno  il  proprio  turno  alla
Presidenza del Forum prima di ogni nuovo Membro. 
  2.  Il  Presidente,  in   coordinamento   con   il   Consiglio   di
Amministrazione e il Segretariato, dirige  la  Riunione  ministeriale
si' che conduca 
  ad  un  dialogo  focalizzato   e   orientato   ai   risultati   nel
perseguimento degli obiettivi del Forum. 
  3. In caso di assenza del Presidente,  o  quando  sia  incapace  di
svolgere le sue funzioni, le funzioni del Presidente  della  Riunione
ministeriale sono esercitate sono esercitate dal Presidente Supplente
della Riunione ministeriale, che e' il Ministro del Membro che assume
la Presidenza della Riunione ministeriale nel mandato successivo. 
  4.  Il  Segretario  Generale  e'  il  Segretario   della   Riunione
ministeriale.