(Emendamenti)
                                             TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
Emendamento all'articolo 8 
 
I  seguenti  punti  sono  aggiunti  al   paragrafo   2   lettera   e)
dell'articolo 8: 
  «xiii) utilizzare veleno o armi velenose; 
    xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonche'
tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; 
     xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono 
         facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili 
         con l'involucro duro che non ricopre  interamente  la  parte
centrale o quelli perforati ad intaglio». 
 
Emendamenti allo Statuto di Roma della  Corte  penale  internazionale
relativi al crimine di aggressione 
 
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 e' cancellato. 
 
2. Il testo che segue e' inserito dopo l'articolo 8: 
 
Art. 8 bis Crimine di aggressione 
1. Ai  fini  del  presente  Statuto,  «per  crimine  di  aggressione»
s'intende   la   pianificazione,   la   preparazione,   l'inizio    o
l'esecuzione,  da  parte  di  una  persona  in  grado  di  esercitare
effettivamente  il  controllo  o  di  dirigere  l'azione  politica  o
militare di uno Stato, di un atto di aggressione che  per  carattere,
gravita' e portata costituisce una manifesta violazione  della  Carta
delle Nazioni Unite. 
2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s'intende l'uso
della forza armata da  parte  di  uno  Stato  contro  la  sovranita',
l'integrita' territoriale  o  l'indipendenza  politica  di  un  altro
Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta  delle  Nazioni
Unite.  Indipendentemente  dall'esistenza  di  una  dichiarazione  di
guerra, in conformita' alla risoluzione  3314  (XXIX)  dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974,  i  seguenti  atti
sono atti di aggressione: 
   a) l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno Stato 
      del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione 
      militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o 
      attacco o qualunque annessione, mediante l'uso della forza, del
territorio di un altro Stato o di parte dello stesso; 
   b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato 
      contro il territorio di un altro Stato, o l'impiego di 
      qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio
di un altro Stato; 
   c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da  parte  delle
forze armate di un altro Stato; 
   d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le 
      forze armate terrestri, navali o aeree  di  un  altro  Stato  o
contro la sua flotta mercantile o aerea; 
   e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel 
      territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato 
      ricevente, in violazione delle condizioni stabilite 
      nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza  in
detto territorio dopo il termine dell'accordo; 
   f) l'azione di uno Stato che permette che il suo territorio, che 
      ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da 
      questo altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro
un terzo Stato; 
   g) l'invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, 
      forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza 
      armata contro un altro Stato di tale gravita' che siano 
      equiparabili agli  atti  sopra  citati  o  la  sua  sostanziale
partecipazione in detti atti. 
 
3. Il testo che segue e' inserito dopo l'articolo 15: 
 
Art. 15 bis Esercizio del  potere  giurisdizionale  in  relazione  al
crimine di aggressione 
                (Segnalazione da parte di uno Stato, proprio motu) 
1. La Corte puo' esercitare il  proprio  potere  giurisdizionale  sul
crimine  di  aggressione  conformemente  ai   paragrafi   a)   e   c)
dell'articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni. 
2.  La  Corte  puo'  esercitare  il  proprio  potere  giurisdizionale
esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un  anno  dopo  la
ratifica o l'accettazione degli emendamenti  da  parte  di  30  Stati
parte. 
3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di
aggressione conformemente al presente articolo, con  riserva  di  una
decisione che sara' adottata dopo il 1 ° gennaio  2017  dalla  stessa
maggioranza  degli  Stati  parte  richiesta  per  l'adozione  di   un
emendamento allo Statuto. 
4. La Corte puo',  in  conformita'  all'articolo  12,  esercitare  il
proprio  potere  giurisdizionale  su  un   crimine   di   aggressione
risultante da un atto di aggressione commesso  da  uno  Stato  parte,
salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza  dichiarato
di  non  accettare  un  simile  potere  giurisdizionale   depositando
un'apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il  ritiro  di  tale
dichiarazione puo' essere effettuato in  qualsiasi  momento  e  viene
valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni. 
5. Con riferimento a uno Stato non parte  del  presente  Statuto,  la
Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di
aggressione quando quest'ultimo e'  commesso  da  cittadini  di  tale
Stato o sul suo territorio. 
6. Se il Procuratore conclude che v'e' un ragionevole fondamento  per
avviare un'indagine su un crimine di aggressione, verifica  in  primo
luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato  l'esistenza  di  un
atto di aggressione commesso dallo Stato  in  causa.  Il  Procuratore
notifica al Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite la situazione portata  dinanzi  alla  Corte,  aggiungendo  ogni
informazione e documento utili. 
7. Quando  il  Consiglio  di  sicurezza  ha  constatato  un  atto  di
aggressione, il Procuratore puo' avviare un'indagine su tale crimine. 
8. Nel caso in cui una  simile  constatazione  non  venga  effettuata
entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore puo' avviare
un'indagine per crimine di aggressione, a condizione che  la  Sezione
preliminare abbia autorizzato l'apertura di un'indagine  per  crimine
di aggressione secondo la procedura fissata dall'articolo 15 e che il
Consiglio di sicurezza non abbia  deciso  diversamente  conformemente
all'articolo 16. 
9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di  un  organo
esterno alla Corte non  pregiudica  le  constatazioni  che  la  Corte
effettua in virtu' del presente Statuto. 
10. Il presente articolo  non  pregiudica  le  disposizioni  relative
all'esercizio del potere  giurisdizionale  in  relazione  agli  altri
crimini elencati all'articolo 5. 
 
4. Il testo che segue  e'  inserito  dopo  l'articolo  15  bis  dello
Statuto: 
 
Art. 15 ter Esercizio del  potere  giurisdizionale  in  relazione  al
crimine di aggressione 
                (Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza) 
1. La Corte puo' esercitare il  proprio  potere  giurisdizionale  sul
crimine di aggressione conformemente al  paragrafo  b)  dell'articolo
13, ferme restando le seguenti disposizioni. 
2.  La  Corte  puo'  esercitare  il  proprio  potere  giurisdizionale
esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un  anno  dopo  la
ratifica o l'accettazione degli emendamenti  da  parte  di  30  Stati
parte. 
3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di
aggressione conformemente al presente articolo, con  riserva  di  una
decisione che sara' adottata dopo il 1 ° gennaio  2017  dalla  stessa
maggioranza  degli  Stati  parte  richiesta  per  l'adozione  di   un
emendamento allo Statuto. 
4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di  un  organo
esterno alla Corte non  pregiudica  le  constatazioni  che  la  Corte
effettua in virtu' del presente Statuto. 
5. Il presente  articolo  non  pregiudica  le  disposizioni  relative
all'esercizio del potere  giurisdizionale  in  relazione  agli  altri
crimini elencati all'articolo 5. 
 
5. Il testo che segue e' inserito dopo il paragrafo  3  dell'articolo
25: 
3 bis. Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione solo per le persone  in  grado
di esercitare effettivamente il  controllo  o  di  dirigere  l'azione
politica o militare di uno Stato. 
 
6. La prima frase del paragrafo 1 dell'articolo 9 e' sostituita dalla
frase seguente: 
1.  Gli  elementi  dei  crimini  sono  di  ausilio   per   la   Corte
nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7, 8  e  8
bis.